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Data: 06/11/2010
Testata giornalistica: Il Messaggero
Ddl lavoro: via libera del Quirinale. C'è l'arbitrato, ma non sui licenziamenti

ROMA Dopo il rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica nel marzo scorso, sette letture parlamentari, e l'approvazione definitiva dello scorso 19 ottobre, il collegato al ddl lavoro è stato firmato dal Capo dello Stato.
Il provvedimento che, tra le varie innovazioni, introduce l'arbitrato per la risoluzione delle controversie sul lavoro tranne che per i licenziamenti, arriva al suo iter finale - manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - dopo due anni di gestazione, essendo stato inizialmente presentato ad ottobre del 2008 come «collegato» alla Finanziaria 2009.
Il collegato, che reca, tra le altre, alcune ampie deleghe al Governo in materia di ammortizzatori sociali, lavori usuranti, apprendistato e occupazione femminile, è fortemente contestato dalla Cgil che, ancora negli ultimi giorni, ha sottolineato la gravità di una norma che penalizza i lavoratori precari.
Proprio quelli per i quali anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ha, ieri, lanciato un appello affinchè siano stabilizzati. La Cgil, che definisce tale norma una vera e propria "tagliola" nei confronti dei lavoratori temporanei, ha anche scritto una lettera al ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, per chiedergli una modifica prima dell'entrata in vigore della legge. Ad essere contestato, in particolare, è l'articolo 32 del provvedimento ("decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato"), in cui si applica «il termine dei 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento ai casi di contestazione delle irregolarità nei contratti a carattere temporaneo e precario». La Cgil contesta la norma perché, dice, molti lavoratori «non saranno neppure in grado di conoscere in tempo questa nuova norma e decadranno dal diritto».
Più in generale, comunque, il provvedimento che entrerà in vigore nei prossimi giorni prevede alcune innovazioni importanti.
Arbitrato. Il lavoratore decide se ricorrere all'arbitrato preventivamente, e non quando insorge una controversia. La scelta non potrà avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data del contratto. Sono escluse le controversie relative al licenziamento per il quale resta l'obbligo di ricorrere al giudice del lavoro. Anche «nei casi di invalidità del licenziamento» esso, tuttavia, dovrà essere impugnato «entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta».
Apprendistato. Il provvedimento introduce la possibilità di assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico, fissato a 16 anni, anche con l'apprendistato, che quindi varrà per i 15enni come ultimo anno di scuola.
Riforma ammortizzatori. Dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, il governo esercita le deleghe sulla riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli strumenti a sostegno del reddito, così come dei servizi per l'impiego, degli incentivi all'occupazione e dell'apprendistato e, più in particolare, dell'occupazione femminile.
Processi di lavoro. I processi del lavoro tornano ad essere gratuiti. Nei casi di violazione nella trasformazione del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva fissata tra 2,5 a 12 mensilità.

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