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Pescara, 18/04/2026
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Data: 09/04/2011
Testata giornalistica: Il Sole 24ore Trasporti
Spa controllate dagli enti locali: divieto di ripiano senza efficacia. Per Asstra l'impatto sul Tpl non è tragico, la legge apre molti spiragli

LEGISLAZIONE. Troppe le scappatoie alla norma sulle aziende in deficit per oltre tre anni Zunarelli: le Regioni sono escluse. Interrogazioni alla Corte dei conti

Il divieto per le pubbliche amministrazioni di ripianare i bilanci delle aziende controllate in passivo da più di tre esercizi spaventa sempre meno, almeno nel settore dei trasporti. A quasi un anno dall'approvazione della norma contenuta nel decreto Sviluppo del 2010 (comma 19 dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010), Comuni e Province hanno scoperto diversi escamotage per aggirare lo stop alla logica del salvataggio a tutti i costi e al perpetuarsi di gestioni inefficienti. Vie d'uscita indicate direttamente dal testo di legge, come la possibilità di stipulare convenzioni o contratti di servizio con le aziende dai conti in rosso per ridare loro un po' d'ossigeno, oppure soluzioni più in linea con il mercato come privatizzazioni complete o parziali (si veda anche l'articolo in basso, ndr). «L'impatto sulle nostre aziende - assicura l'Asstra, l'Associazione che raggruppa la maggior parte di aziende di Tpl controllate da Province e Comuni - non è tragico. Il divieto di ricapitalizzazione non è l'unico modo per rimettere in pista un'azienda. Ci sono altre misure per ripianare le perdite. È la stessa legge che indica l'articolo 2447 del Codice civile con la possibilità di trasformazione della società in perdita». Comunque la norma, che ha tolto il sonno a più di un addetto ai lavori, non cessa di essere oggetto di interrogazioni alla Corte dei conti. L'ultima delibera (6l/2010/Srcpie/Par), emessa dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte su richiesta della Provincia di Torino, risale al 21 ottobre scorso e parla chiaro: la disciplina interessa tutte le controllate da Comuni e Province di qualsiasi forma societaria non quotate: dalle Spa alle Srl. Le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono esclusi. «Le Regioni - spiega Stefano Zunarelli, professore ordinario di diritto dei Trasporti all'Università di Bologna - possono decidere autonomamente e fare una legge regionale per intervenire a favore di una società controllata. Non c'è il divieto di legge che, invece, esiste per Comuni e Province». Una distinzione che delimita il perimetro nel campo dei trasporti essenzialmente alle aziende che gestiscono il Tpl e alle società aeroportuali, generalmente partecipate da Comuni e Province. La norma stessa apre diversi spiragli. In primis, concede la possibilità di trasferire fondi alle società controllate a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento di servizi o per la realizzazione di investimenti. Una possibilità .che può essere utilizzata in tempi rapidi per aiutare le aziende di trasporto pubblico locale che spesso stipulano contratti di servizio direttamente con il Comune o.la Provinciaazionista. Una riformulazione delle condizioni dei servizi a volte può essere utile per trasferire alle aziende in difficoltà risorse fresche da utilizzare per sistemare il bilancio. Più difficile utilizzare lo stratagemma per gli aeroporti che erogano i servizi in virtù di un accordo di programma con l'Enac (e non con l'ente locale) su parametri stabiliti dal Cipe. L'aumento delle tariffe aeroportuali ha tempi molto lunghi, spesso troppo per impedire un default. In questi casi è possibile dare seguito a un'altra indicazione fornita dalla norma: in casi estremi - dice la legge - quando è in ballo la continuità del servizio, è possibile richiedere l'autorizzazione a intervenire con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Economia e altri ministeri competenti. Infine, il testo di legge fa salvo all'articolo 2447 del Codice civile, ovvero all'obbligo per le Spa in caso di perdita di oltre un terzo del capitale sociale, con riduzione sotto U limite legale, di convocare immediatamente l'assemblea dei soci per deliberare l'aumento o trasformare la società in un tipo per il quale sia previsto un capitale minimo inferiore. «Questo - spiega la delibera della Corte dei conti - va fatto anche in applicazione della nuova disciplina». Ovvero, non potendo gli enti locali ripianare il bilancio, si dovrà procedere alla trasformazione della società o allo scioglimento della stessa.

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