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Pescara, 18/06/2026
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Data: 20/05/2011
Testata giornalistica: Clickmobility
Amat: il tribunale respinge le rivendicazioni della Filt Cgil

Con decreto del 9.05.2011, il giudice del lavoro di Taranto ha respinto il ricorso ex art. 28 spiegato nei confronti dell'AMAT S.p.A. dalla FILT CGIL che rivendicava di non essere stata convocata dall'azienda per la stipula degli accordi aziendali aventi ad oggetto l'individuazione degli emolumenti da sottoporre all'aliquota fiscale ridotta.

Il giudice, accogliendo in toto le difese della società assistita anche dallo Studio Malena e associati, ha confermato che l'art. 1, comma 47 L. 220/2010, da ultimo non impone che la defiscalizzazione sia oggetto di accordo sindacale aziendale o territoriale ma piuttosto che possano essere assogettati a defiscalizzazione i compensi che realizzano incrementi di produttività e che abbiano di per sé origine in un accordo sindacale aziendale o territoriale.

Il G.L. ha pure respinto la domanda dell'organizzazione sindacale diretta a vedersi riconoscere il diritto a convocare disgiuntamente l'assemblea durante l'orario di lavoro, ribadendo che il monte di dieci ore annue previsto dall'art. 20 Stat. Lav. e dall'art. 33 T.U. 23.71.976 è volto a soddisfare le esigenze di tutte le organizzazioni sindacali di indire l'assemblea durante l'orario di lavoro.

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