Depositato il ricorso in appello fondato su cinque motivi
ROMA - La Fiom ricorre in appello contro la sentenza del giudice del tribunale di Melfi che a metà luglio ha confermato il licenziamento dei tre operai licenziati dalla Fiat. L'organizzazione metalmeccanica della Cgil di Potenza, nella persona del segretario regionale e provinciale pro tempore Emanuele Giovanni De Nicola, secondo quanto risulta a Il Messaggero, ha appena depositato alla Corte di Appello del capoluogo lucano il ricorso ex art. 434 del codice di procedura civile contro la Sata, la società del Lingotto che opera a Melfi. Il ricorso è lungo 78 pagine ed è stato redatto dal prof. Franco Focareta, dagli avvocati Alberto Piccinini, Massimo Vaggi di Bologna e Lina Grosso di Rionero in Volture. L'obiettivo è il reintegro di Antonio Lamorte, Giovanni Barozzino, Marco Pignatelli, licenziati dal Lingotto con un provvedimento che il giudice Amerigo Palma ha confermato accogliendo il ricorso dell'azienda che ha ribaltato la sentenza dell'agosto precedente. In breve ai tre operai - Barozzino e Lamorte delegati Fiom, Pignatelli iscritto - fu contestata il 14 luglio 2010 l'accusa di aver intralciato durante uno sciopero, il passaggio di un carrello e di aver interrotto l'attività dell'intera linea di montaggio. Con un ricorso d'urgenza il 10 agosto il tribunale condannò la Fiat per comportamento antisindacale e impose la riassunzione. Poi il pronunciamento a seguito di un ricorso del Lingotto che ha avuto ragione. Contro questa sentenza, ora la Fiom passa al contrattacco, «ritenendo la sentenza impugnata ingiusta e infondata in fatto e in diritto», si legge a pag. 39, «chiedendone l'integrale riforma». Il ricorso di fonda su cinque motivi.
Il primo: «Errore di diritto in relazione ai denunciati vizi formali del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 14 dell'accordo interconfederale del 18 aprile 1966». I consulenti Fiom scrivono: «Il giudice risponde in modo troppo sbrigativo in relazione ai contestati vizi formali dei licenziamenti dei delegati sindacali... in particolare per non aver il datore di lavoro fatto seguire la notifica dei licenziamenti fatta all'associazione sindacale alla comunicazione nei riguardi dei singoli lavoratori». La comunicazione fu fatta contestualmente «tant'è che i lavoratori hanno appreso del loro licenziamento dall'associazione sindacale». Secondo motivo: «Errore di diritto in ordine al mutamento del contenuto della contestazione disciplinare ed alla valenza del principio di immutabilità della motivazione del licenziamento». In breve i legali smontano la tesi che i tre operai avrebbero intralciato il transito dei carrelli dando luogo «a un intento ostruzionistico» con la minaccia «di estendere la forma di protesta all'intero montaggio». Tutto ciò non è vero «non c'è mai stata minaccia, non viene affermata mai neanche negli atti e nelle difese della Sata». La minaccia di Barossino «è quella di estendere lo sciopero a tutto il reparto, cosa peraltro pienamente legittima». Terzo Motivo: «Travisamento dei fatti per come emersi dall'istruttoria e documentati, mancata considerazione di fatti rilevanti incontestabili». Si insiste sulla ricostruzione del transito del carrello dove «la permanenza dei soli tre licenziati si riduce a una manciata di secondi». Quarto motivo: «Errata valutazione delle risultanze istruttorie»: il giudice di primo grado ha dato risalto ad alcuni testi e non ad altri. Infine quinto motivo: «Vizi in procedendo in relazione alla fase istruttoria del processo relativamente alle decisioni sulla ammissione dei mezzi di prova e alla illegittima riduzione della lista testimoniale della parte opposta oggi appellante». A questo proposito «si insiste affinchè il giudice dell'Appello voglia ammettere le prove testimoniali ritualmente dedotte» riammettendo testi «esclusi dal primo giudice con la riduzione della lista sovrabbondante».