L'opportunità riguarda quanti non fecero istanza di sospensione dei versamenti
Entro la fine del mese i cittadini residenti nel cratere dovranno versare la prima delle 120 rate per la restituzione, con abbattimento al 40 per cento, dei tributi sospesi dall'indomani del terremoto del 6 aprile 2009 sino al giugno 2010. Per i contribuenti colpiti dal sisma, però, esiste anche un'opportunità: tutti quei lavoratori dipendenti e pensionati che non hanno richiesto alcuna sospensione dei versamenti potrebbero avanzare un'istanza per provare ad ottenere il rimborso del 60 per cento delle ritenute operate da datori di lavoro ed enti previdenziali nel periodo aprile 2009-giugno 2010. Il condizionale è d'obbligo, dal momento che se il Governo Berlusconi ha fissato i termini per la restituzione (con decurtazione del 60 per cento in 12 anni) non c'è una norma che stabilisca i criteri per ottenere il rimborso. Esiste, però, una sentenza della Cassazione (la 20641 dell'ottobre 2007) che fissa un principio che, come si suol dire, «fa giurisprudenza». Il provvedimento si riferisce al ricorso operato da un cittadino siciliano, colpito dal terremoto che nel 1990 provocò nella zona orientale dell'isola 40 feriti e circa 1500 famiglie senzatetto e che all'epoca dei fatti non richiese alcuna sospensione Irpef e Ilor. I terremotati siciliani negli anni 1991 e 1992 non versarono tasse e restituirono le somme sospese al 10 per cento, con un abbattimento, quindi, del 90 per cento. Con la sentenza appena citata i giudici di terzo grado hanno stabilito che i contribuenti che non beneficiarono della sospensione hanno diritto al rimborso, al 90 per cento, delle somme trattenute dallo stipendio e dalla pensione. Una decisione assunta in nome dell'articolo 3 della Costituzione, in base al quale tutti i cittadini hanno «pari dignità e sono uguali davanti alla legge». «Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, peraltro, assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge, tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato» scrivono i giudici della Cassazione. L'Agenzia delle Entrate, a cui va inoltrata la domanda di rimborso, se da un lato non ha alcun obbligo di legge per l'approvazione dell'istanza dall'altro non può non tenere conto di una sentenza che rappresenta un vero e proprio precedente in materia e, per scongiurare l'ipotesi di ricorsi e contenziosi dinanzi alla commissione tributaria, non dovrebbe avere esitazione nell'approvare le richieste. Del resto il ricorso in Cassazione fu intrapreso proprio di fronte ad un rifiuto dell'Agenzia delle Entrate e della commissione tributaria di Palermo che avevano negato la possibilità al contribuente di ottenere il rimborso. Come tutti ricorderanno il precedente Governo, in fase di approvazione della legge di stabilità, approvò un emendamento a firma dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, con il quale venne disposta la restituzione delle tasse sospese dopo il sisma in 120 rate mensili dal 1° gennaio 2012 con un abbattimento del 60 per cento. Tutti i pensionati e i lavoratori dipendenti sono tenuti alla compilazione del modello F24 o del modello di richiesta da presentare al sostituto di imposta, necessari per tale adempimento.