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Data: 29/02/2012
Testata giornalistica: Italia Oggi
allegato: LEGGI L'ARTICOLO
Tasse e agevolazioni - La detassazione c'è. Ma non si vede. Non è stato ancora emanato il decreto necessario. Le somme agevolabili dovrebbero scendere da 6 mila euro a 2.500 euro

La detassazione c'è ma non si vede. Dopo due mesi di possibile applicazione dell'importante agevolazione fiscale, non è stato infatti ancora emanato il decreto che deve determinare il limite massimo assoggettabile all'imposta sostituiva e il limite di reddito che ne vincola l'utilizzo per il 2012. I datori di lavoro hanno quindi, dovuto, sospenderne l'applicazione.

Cosa impedisca in un momento di recessione di rendere fruibili per i lavoratori le maggiori somme derivanti dall'applicazione della detassazione, non è dato sapere. È incredibile però come non si pensi che tutto ciò frena di fatto la spinta ai consumi, venendo meno nelle tasche dei lavoratori la differenza di tassazione da calcolare, ad esempio sul lavoro notturno o sullo straordinario ad esempio. Sarebbe più opportuno infatti concentrarsi su questi provvedimenti, peraltro amministrativi, che creano molti più benefici per l'intero Paese di qualche forzata liberalizzazione di cui i cittadini non ne sentono il bisogno. Che invece sentono, eccome, per le centinaia di euro al mese teoricamente incassabili per differenza di tassazione ma che invece non possono essere ne conteggiati ne erogati per mancanza delle disposizioni normative occorrenti. Certo è che dopo anni di applicazione a singhiozzo, con interpretazioni retroattive e modificazioni in corso d'opera, sarebbe forse il caso che la detassazione della produttività, quella vera, venga messa a regime definitivamente, magari legandola semplicemente all'incremento annuale dei limiti, all'indice Istat o all'Ipca. E invece arriva una nuova proroga, anche per il 2012, del regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, a cui si applica l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10%.

La determinazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo, oltre il quale il lavoratore non potrà usufruire dell'agevolazione, restano ancora da definire mentre è stato fissato il plafond per l'agevolazione in 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nel 2013. Con queste somme a disposizione, nel 2012, è prevista una sensibile riduzione dei destinatari: il reddito utile dovrebbe scendere da 40 mila euro a 30 mila euro. Mentre le somme agevolabili dovrebbero scendere da 6 mila euro a 2.500 euro. detassazione si applica alle erogazioni previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato.

Le somme devono essere correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché essere collegate ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Per il secondo anno consecutivo il legislatore ha limitato l'utilizzo della detassazione. Ricordiamo, infatti, che negli anni precedenti (dal luglio 2008 a tutto il 2010) gli incrementi di produttività potevano essere creati e gestiti direttamente dal datore di lavoro, anche senza la formalizzazione di accordi collettivi nazionali. L'ampia interpretazione del Ministero del lavoro e dell'Agenzia delle entrate aveva esteso anche il campo d'intervento di molte voci retributive (notturno, straordinari ecc.).

Nel 2011, invece, sono arrivati i primi vincoli: le somme dovevano derivare da accordi collettivi aziendali o territoriali, ma non era stabilito il vincolo della rappresentatività nazionale delle organizzazioni firmatarie.

Nel 2012, nelle more del decreto attuativo, vanno comunque rispettate le limitazioni imposte dalla norma sugli accordi con organizzazioni rappresentative a livello nazionale. Sul tema la Fondazione Studi consulenti del lavoro ha ribadito che, vista la mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, non è prevista l'obbligatorietà di iscrizione all'associazione firmataria del contratto di secondo livello da parte del datore, per poter adottare il regime della detassazione. Questo perché il contratto si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente o esplicitamente abbiano prestato adesione allo stesso. Ma tutte queste argomentazioni resteranno pura teoria, se il Ministero dell'economia tarderà a rendere applicabile il beneficio previsto per i lavoratori.

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