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Pescara, 21/06/2026
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Data: 05/03/2012
Testata giornalistica: Il Messaggero
Riforme istituzionali - Sì al taglio dei parlamentari: c’è l’accordo tra i partiti. Il premier potrà sciogliere le Camere, sfiducia costruttiva

ROMA - Una forte riduzione del venti per cento del numero dei parlamentari. Al premier toccheranno più poteri come, ad esempio, la revoca dei ministri. Potrà anche avanzare la richiesta al capo dello Stato di sciogliere le Camere. Ci sarà la sfiducia costruttiva e verranno semplificate le procedure parlamentari.
Queste le novità nella bozza di riforma costituzionale messa a punto dai tecnici della maggioranza, Luciano Violante, Pd, Gaetano Quagliariello, Pdl, Ferdinando Adornato, Udc, Italo Bocchino, Fli e Pino Pisicchio, Api. C’è già stato un primo via libera bipartisan, ma adesso la bozza dovrà ottenere l’imprimatur formale dei leader dei partiti. Dopo questa decisione, verrà presentata alle Camere come disegno di legge costituzionale, e per l’approvazione definitiva servono quattro letture. Un percorso che si annuncia lungo: per rispettare il timing del varo entro la legislatura, bisognerebbe iniziare il primo esame a Montecitorio entro l’estate. Per completare le riforme, come osserva Benedetto della Vedova, presidente dei deputati Fli, dovrà essere avviata, adesso, la riforma elettorale. L’obiettivo è arrivare a un testo condiviso dopo le amministrative di maggio.
Meno parlamentari. La bozza dei saggi prevede dunque una riduzione dei parlamentari: saranno 508 i deputati, 254 i senatori. Per essere eletti alla Camera basterà aver compiuto 21 anni (attualmente il limite è di 25 anni). Per il Senato bisognerà avere compiuto 35 anni (adesso il limite è 40 anni). La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per 500 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Per palazzo Madama viene inoltre stabilito che nessuna regione potrà avere meno di 5 senatori (ora il numero minimo è di 7).
Bicameralismo eventuale. I ddl vengono presentati al presidente di una delle Camere. Montecitorio si occuperà delle materie contenute nel comma II dell'art.117 «potestà legislativa esclusiva dello Stato», mentre al Senato toccherà tutto ciò che riguarda il comma III, sempre del 117, cioè tutto ciò che rientra nella «potestà legislativa concorrente» di Regioni ed enti locali.
A palazzo Madama si istituisce la Commissione paritetica per le questioni regionali che sarà composta dai presidenti delle Assemblee rappresentative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
I provvedimenti verranno assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il ddl è rimesso alla Camera «se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto». Se un ddl approvato da una Camera deve essere trasmesso all'altra, si intende approvato se entro 15 giorni quest'ultima non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che riesamina il ddl deve dire sì o no entro 30 giorni, trascorsi i quali, se non interviene il voto, il testo si intende definitivamente approvato.
Corsia per i disegni di legge del governo. Il governo può chiedere che un ddl sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e votarlo entro un certo termine.
Premier con più poteri. Il premier può chiedere al capo dello Stato di sciogliere le Camere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, salvo che, entro 15 giorni dalla proposta, le Camere approvino una mozione di sfiducia costruttiva. Il premier può proporre al presidente della Repubblica nomina e revoca dei ministri. La fiducia gli deve essere data da entrambe le Camere.
Sfiducia costruttiva. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera, deve contenere l'indicazione del nuovo premier e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (mentre per la fiducia iniziale al Governo basta la maggioranza semplice). Se la mozione passa in una Camera e nell'altra no, la crisi comunque resta e il potere di scioglimento resta nelle mani del capo dello Stato.

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