ROMA Una Assicurazione sociale per l’impiego che magari in un prossimo futuro potrà assumere l’acronimo di Asi o Aspi. Chissà? Intanto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, chiama così il nuovo strumento di tutela per i dipendenti che dovessero perdere l’impiego. Comunque dovrà essere uno dei pilastri della riforma.
Il progetto presentato ieri pomeriggio da Fornero prevede che la nuova forma di «assicurazione» vada a sostituire le attuali indennità di mobilità, incentivi alla mobilità e disoccupazione per apprendisti, l’una tantum per i co.co.pro e le altre indennità. Essa sarà applicata a tutti i dipendenti privati e pubblici con contratti non a tempo indeterminato. I requisiti, sempre secondo l’idea del ministro, sono due anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio, la durata dell’assicurazione sarà di 12 mesi, 15 per i lavoratori sopra i 58 anni e avrà un importo medio di 1.119 euro con un meccanismo che porterà progressivamente ad un abbattimento dell’indennità del 15% dopo i primi sei mesi e un altro 15% dopo altri sei. L’aliquota contributiva sarà dell’1,3% incrementata dell’1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato. Praticamente, il contributo per i dipendenti a tempo determinato salirebbe al 2,7%.
I numeri non cambierebbero di molto rispetto all’attuale regime che per il lavoratore fissa il diritto ad avere diritto all’indennità di disoccupazione se ha alle spalle 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro e due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda. Oggi il contributo di disoccupazione è dello 0,40% nel settore dell’artigianato, dell’1,31% nelle aziende commerciali, nell’industria, nell’edilizia. Mentre il contributo di mobilità è dello 0,30%.
Nel nostro Paese l’indennità di disoccupazione non agricola può essere chiesta da chi ha almeno un anno di contributi versati negli ultimi 2 anni. Viene erogata per un massimo di 8 mesi a chi ha meno di 50 anni e per 12 mesi a chi ne ha più di 50. Il sussidio è pari al 60% dello stipendio (la media degli ultimi tre mesi) per i primi 6 mesi per scendere poi al 50% e al 40%. E’ fissato comunque un tetto mensile di 892 euro per i salari al di sotto dei 1.931 euro e di 1.073 euro per gli stipendi superiori a questa cifra. Nel caso di licenziamenti collettivi è prevista l’indennità di mobilità per un massimo di 24 mesi (36 per chi ha più di 50 anni). In caso di difficoltà delle aziende (ordinarie o straordinarie) è possibile il ricorso alla cassa integrazione ma il lavoratore resta dipendente dell’azienda pur potendo non metterci più piede fino a 36 mesi (un periodo che può essere ancora più lungo se si chiede la cassa integrazione in deroga).
Si parla, invece, di mobilità in caso di licenziamento del lavoratore, spesso a seguito di un periodo di cassa integrazione straordinaria, quando le imprese hanno già beneficiato della cigs e non riescono, per motivi tecnici o produttivi, a reinserire tutti i lavoratori sospesi. Il personale in esubero viene licenziato e l’impresa avvia la procedura di mobilità. I lavoratori che vengono inseriti nelle liste di mobilità acquisiscono il diritto a un’indennità, nel caso in cui abbiano un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi e abbiano un contratto continuativo a tempo indeterminato. Le aziende vengono così incentivate ad assumerli attraverso agevolazioni contributive.