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Data: 21/03/2012
Testata giornalistica: Il Centro
Reintegro solo per i “discriminati”Indennizzo maggiorato per i lavoratori licenziati per motivi economici

ROMA. Il nuovo articolo 18 si applicherà a tutti: non solo ai lavoratori neoassunti e anche alle aziende sotto i 15 dipendenti. Lo ha dichiarato ieri il ministro Elsa Fornero, al termine dell’incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi.
La modifica dell’articolo dello Statuto dei lavoratori è lo scoglio contro cui era evidente che si potesse arenare il confronto, fin dall’apertura della trattativa tra governo, imprese e sindacati. Ieri il ministro Fornero ha illustrato in modo ufficiale la proposta ultimativa di riforma. Sottolineando che, per i licenziamenti discriminatori, saranno valide le tutele dell’articolo 18 riformato anche per le piccole aziende.
Con la nuova formulazione «non vogliamo smantellare delle tutele, ma rendere meno blindato il contratto a tempo indeterminato» ha spiegato Fornero.
In sintesi, con la nuova formulazione, viene lasciata al giudice la decisione tra reintegro nel posto di lavoro e indennizzo per i licenziamenti disciplinari per i quali venga rilevata l’illegittimità; è previsto solo l’indennizzo per i licenziamenti decisi per motivi economici giudicati illegittimi dal giudice e resta ancora, come già previsto, il reintegro nel posto di lavoro per i licenziamenti discriminatori (considerati nulli).
Ieri mattina si parlava dell’eventualità di un compromesso sull’articolo 18. In particolare, circa la parte sui licenziamenti disciplinari, era circolata l’ipotesi di un innalzamento dell’indennizzo a 32 mensilità, con la richiesta di motivazioni dettagliate alle aziende per giustificare il licenziamento disciplinare. Ma il ministro Fornero, nel pomeriggio, ha escluso questa possibilità.
Licenziamenti disciplinari illegittimi. Il reintegro nel posto di lavoro sarà possibile nei casi di licenziamento disciplinare considerato illegittimo dal giudice. Attualmente, se il giudice accerta che il provvedimento è illegittimo, dispone sempre il reintegro del lavoratore.
Con la modifica dell’articolo, il giudice può anche decidere che l’azienda versi al dipendente un indennizzo, fino a un massimo di 27 mensilità, tenendo conto dell’anzianità.
Per i vertici di Confindustria il reintegro deve valere solo in casi eccezionali, preferendo l’indennizzo. La Cgil, invece, vuole comunque il reintegro del lavoratore, la Uil chiede che sia ridotta la discrezionalità del giudice del lavoro, mentre la Cisl è d’accordo con la proposta del governo.
Licenziamenti economici illegittimi. Circa i licenziamenti decisi per motivi economici (ad esempio chiusura di un’attività) e ritenuti illegittimi dal giudice, il risarcimento previsto andrà da un minimo di 15 mensilità a un massimo di 27 mensilità.
Anche gli industriali sono solo per l’indennizzo. Tra i sindacati, Cisl e Uil sono per la scelta del giudice tra indennizzo o reintegro, opzione su cui c’è un’apertura della Cgil (ma non della Fiom), nel caso di una conferma di risorse per gli ammortizzatori e contro la precarizzazione del lavoro.
Licenziamenti discriminatori. Sui licenziamenti discriminatori, la normativa non cambia: resta dunque in vigore l’articolo 18 così com’è. Ma questo punto non è stato mai messo realmente in discussione: anche gli imprenditori si erano detti d’accordo a mantenere le attuali tutele.
E i sindacati sono tutti sulla stessa posizione rispetto a questa tipologia di licenziamento. Se il giudice stabilisce che il licenziamento è legato a discriminazioni politiche, di religione, razza, lingua o sesso, l’unica strada percorribile è quella del reintegro.
Il ministro del lavoro, Elsa Fornero, ieri pomeriggio ha fatto notare inoltre che «il reintegro per i licenziamenti discriminatori si estende a tutte le imprese, anche quelle sotto i quindici dipendenti».

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