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Data: 05/04/2012
Testata giornalistica: Il Centro
L’articolo 18 “spacchettato”Prima la conciliazione poi l’opzione giudice

Ci sarà un rito speciale. Nel caso di indennizzo il lavoratore riceverà da 12 a 24 mensilità

ROMA. Il licenziamento per motivi economici prevede ancora la possibilità del reintegro, stabilito dal giudice, nel caso della manifesta insussistenza delle ragioni che stanno alla base dell’allontanamento. E’ la novità principale tra le modifiche dell’articolo 18, annunciata ufficialmente ieri dal ministro Elsa Fornero.
Ieri pomeriggio è stato presentato il disegno di legge sulla riforma del lavoro. L’articolato è stato consegnato al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per la firma.
L’ipotesi del reintegro era stata esclusa nel documento sulle linee guida della riforma, approvato il 23 marzo dal Consiglio dei ministri. Elsa Fornero, ieri ha detto, invece, che questa riscrittura è ritenuta più equilibrata, anche dai giuslavoristi. E ha descritto le tre tipologie di licenziamento individuale illegittimo su cui interviene la tutela dell’articolo 18.
Fornero ha sottolineato che, nel caso dell’allontanamento discriminatorio del lavoratore, vale sempre il reintegro (anche per le aziende con meno di quindici dipendenti), perché si fa riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
Il dipendente può scegliere, in alternativa, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione. Nel licenziamento per ragioni disciplinari, salvo che sia manifestamente infondato, il lavoratore non può far valere un diritto al reintegro, ma è il giudice che ha facoltà di decidere tra reintegro o indennizzo (compreso tra le 12 e le 24 mensilità).
Ma che cosa può fare, invece, un lavoratore che venga allontanato dalla sua azienda con motivazioni economiche? Il disegno di legge prevede un percorso che lascia aperte più strade. Il primo passo che si trova a dover compiere il lavoratore licenziato è quello di presentarsi al tentativo di conciliazione obbligatorio con l’azienda, alla Direzione territoriale del lavoro.
La convocazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione arriva nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento. Se il dipendente e il datore di lavoro trovano in questa sede un accordo, attraverso una transazione economica, la vertenza si può concludere con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Se la conciliazione, invece, dovesse fallire, il lavoratore può scegliere la strada del ricorso al giudice. Il magistrato, nel caso della manifesta insussistenza delle ragioni economiche addotte dall’azienda, può decidere il reintegro del dipendente.
Il lavoratore, licenziato dall’impresa ufficialmente per ragioni economiche, può rivolgersi al giudice anche se è convinto che dietro a quelle motivazioni si nascondano in realtà elementi discriminatori o disciplinari: nel primo caso viene disposto il reintegro, nel secondo il giudice decide per il reintegro o l’indennizzo.
Per accorciare i tempi delle cause di lavoro il governo introdurrà invece un “rito speciale” particolarmente rapido, ha spiegato il ministro. E al dipendente non toccherà più l’onere della prova, non dovrà cioè dimostrare per quali ragioni è stato allontanato dall’azienda, ma dovrà essere il giudice a determinarlo.

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