Atessa La sigla dei metalmeccanici aveva fatto ricorso per attività antisindacale
LANCIANO Cessare immediatamente la condotta antisindacale, consentire e riconoscere la nomina della Rsa Fiom garantendo l'esercizio di tutti i diritti previsti dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori. È quanto si legge nel decreto con cui il giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Flavia Grilli, ha accolto il ricorso della Fiom Chieti contro la decisione della Sevel spa di non riconoscere i 14 delegati nominati dal sindacato metalmeccanico della Cgil all’interno dello stabilimento Sevel di Atessa. Il giudice del lavoro, ha dichiarato «l’antisindacalità del comportamento della Sevel spa, consistito nell'aver negato l'efficacia e la legittimità delle nomine dei dirigenti della Rsa Fiom presso l'unità produttiva di Atessa e tutte le conseguente prerogative sindacali derivanti da tali nomine». È per questo motivo che il giudice ha ordinato alla Sevel di «cessare immediatamente dalla sua condotta» intimandole di consentire la nomina delle Rsa Fiom e di riconoscere e garantire all’organizzazione sindacale dei metalmeccanici l'esercizio di tutti i diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori. Le nove pagine del decreto, depositato ieri mattina, dovranno essere affisse «nei locali dell'azienda ed in un luogo accessibile a tutti per un periodo di 20 giorni». La Sevel, joint venture Fiat-Psa (Peugeot-Citroen) è il più grande stabilimento metalmeccanico d'Italia, il più grande d'Europa per la produzione di veicoli commerciali leggeri. Attualmente impiega direttamente circa 6.200 lavoratori, oltre 20mila con l'indotto, per la produzione dei furgoni. Il ricorso era stato presentato lo scorso 5 marzo dalla Fiom di Chieti. «Rientriamo dalla porta principale - dice Marco Di Rocco, segretario provinciale di Chieti della Fiom ricorrente - Nei prossimi giorni nomineremo di nuovo i nostri 17 rappresentanti già proposti lo scorso gennaio». Il giudice ha aderito a un orientamento giurisprudenziale che si va consolidando sempre più, secondo cui la rappresentatività sindacale aziendale va misurata sulla base degli iscritti al sindacato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori e non sulla firma o meno di accordi collettivi. Lo ha spiegato l’avvocato Domenico Sciorra, del Foro di Lanciano, uno degli avvocati del pool che ha curato il ricorso della Fiom. «L'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori - scrive, infatti, il giudice Flavia Grilli - può applicarsi anche in favore di quelle organizzazioni sindacali che, pur senza aver firmato un contratto collettivo applicato, siano dotate di effettiva rappresentatività concretamente verificabile»: Come noto, la Fiom non ha firmato il nuovo contratto Fiat entrato in vigore il primo gennaio 2012 anche nello stabilimento Sevel di Atessa, il più grande d'Italia nel settore metalmeccanico. «La libertà sindacale - scrive ancora il giudice - non può non manifestarsi ed essere tutelata anche nella scelta di una organizzazione sindacale effettivamente rappresentativa in base a dati concretamente verificabili di non sottoscrivere un accordo o un contratto».