Milano. Da ieri 11 milioni di lavoratori dipendenti italiani sono ufficialmente entrati nel cuore della riforma della previdenza complementare. Stanno ricevendo l'informativa del datore di lavoro e sanno quindi che la Finanziaria ha anticipato di un anno la tabella di marcia tracciata dal decreto legislativo 252 del 2005, che prevedeva il via alla "rivoluzione" dal 2008.
Entro il 30 giugno di quest'anno, i dipendenti del settore privato devono dunque effettuare una scelta cruciale per il loro futuro previdenziale: costruirsi una seconda pensione destinando il future trattamento di fine rapporto (Tfr) a fondi chiusi o aperti, oppure lasciare le cose come stanno, tenendo il Tfr in azienda (se l'impresa ha almeno 50 dipendenti dovrà destinarlo al Fondo dello Stato gestito dall'Inps).
Restano invece esclusi dalla rivoluzione del Tfr, almeno per ora, i 3,5 milioni di dipendenti pubblici.
La scelta
Si può effettuare in modo esplicito, comunicando in forma scritta al datore di lavoro la volontà di destinare il Tfr futuro a forme di previdenza complementare o di lasciarlo in azienda. Bisogna però distinguere tra i dipendenti assunti prima del 29 aprile 1993 e quelli assunti dopo. Questi ultimi,infatti,non potranno "frazionare" la destinazioNe del Tfr futuro, ma dovranno decidere: o tutto in azienda o tutto ai fondi. Chi è stato assunto prima del 29 aprile 1993, invece, ha diverse possibilità: se già iscritto a un fondo pensione può continuare a contribuire con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore il resto del Tfr maturando, oppure può versare ai fondi l'intera liquidazione futura. I dipendenti ante 29 aprile 1993 che non sono iscritti a fondi pensione, invece, possono scegliere di trasferire il Tfr futuro anche solo nella misura fissata dagli accordi collettivi, o in mancanza di essi, in misura non inferiore al 50 per cento.
In tutti i casi, la scelta di destinare il Tfr a un fondo pensione è irrevocabile, mentre la destinazione all'azienda può essere revocata in qualsiasi momento. I neoassunti avranno sei mesi di tempo dal momento dell'entrata in azienda per scegliere che cosa fare del Tfr, sempre con il meccanismo del silenzio assenso.
Il silenzio assenso
Chi non esprime alcuna decisione destina automaticamente l'intero Tfr futuro al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o individuato con accordo aziendale. In assenza di accordo, qualora esistano più fondi, il Tfr finirà a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, oppure al fondo pensione residuale costituito presso l'Inps (da non confondersi con il fondo Inps che gestirà il Tfr per le aziende con almeno 50 lavoratori).
Rendita e capitale
La rendita della pensione complementare si ottiene dopo almeno cinque anni di iscrizione e quando si raggiungono i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria. L'aderente può anche scegliere di ottenere dal Fondo una parte dell'accantonamento in capitale (fino al 50% del maturato) e una parte in rendita. Quando la rendita non raggiunge il livello dell'assegno sociale, può essere chiesto l'intero capitale."
La portabilità
Dopo due anni di iscrizione, chi aderisce a un fondo può trasferire l'intera posizione presso un'altra forma pensionistica complementare, collettiva o individuale. Anche chi cambia settore di attività lavorativa può trasferire la propria posizione individuale.
Va poi ricordato che i lavoratori possono aderire a forme pensionistiche complementari individuali anche se esistono fondi pensione contrattuali di riferimento dei settori di appartenenza, destinandovi anche il Tfr nei limiti e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. E inoltre possibile contribuire contemporaneamente a più forme di previdenza complementare.
Le anticipazioni
Sarà possibile chiedere un "acconto" di quanto versato nelle forme di previdenza complementare in tre casi:
- in ogni momento, fino al 75% della posizione individuale, per spese mediche sostenute dall'iscritto, dal coniuge o dai figli, legate a gravissime situazioni determinate da terapie e interventi straordinari riconosciute dalle strutture pubbliche competenti;
-dopo otto anni di iscrizione, per l'acquisto (o la ristrutturazione) della prima casa di abitazione per se o i figli;
-sempre dopo otto anni, è possibile ottenere fino al 30% della somma maturata per altre esigenze.
Presso il datore o l'Inps valgono invece le vecchie regole: dopo 8 anni di anzianità è possibile chiedere anticipi non superiori al 70% delle quote accantonate, in caso di spese mediche o mutui prima casa (per sè o per i figli).
I dubbi
Ci sono tuttavia alcuni aspetti della normativa ancora nebulosi. Per esempio, non è chiaro se l'opzione del lavoratore sarà retroattiva, cioè se il Tfr verrà versato ai fondi da gennaio 2007 o solo al momento della scelta. E in caso di silenzio assenso, non si sa se il versamento ai fondi decorra all'inizio o alla fine del semestre di scelta. Dubbi destinati a essere sciolti da un decreto interministeriale, che dev'essere emanato entro questo mese.