Sono un lavoratore dipendente del settore industria. Nell’anno 2014 andrò in pensione ed il mio trattamento pensionistico, anziché essere interamente calcolato con il sistema retributivo, per gli anni successivi al 2011 sarà determinato con il sistema contributivo. Gradirei sapere se tale nuovo sistema di calcolo pensionistico comporterà una perdita o un guadagno. Sandro B.
Si ha motivo di ritenere che l’introduzione, a partire dal 2012, del sistema di calcolo contributivo, comporterà una riduzione di circa un punto percentuale per ogni anno passato da retributivo a contributivo. Tale riduzione si attenua in presenza di retribuzione elevata, tenuto conto che al di sopra del cosidetto “tetto” pari a circa 44 mila euro, l’aliquota del 2% annuo si riduce fino a raggiungere l’1% per la parte eccedente 82 mila euro. Pertanto la perdita subirà una riduzione quanto si è più vicini all pensione e quanto più alto è lo stipendio. AL lavorO fino a 70 anni Migliorano i coefficienti
Sono un impiegato del settore commercio. Tenuto conto della riforma Monti che consente ai lavoratori di rimanere al lavoro fino a 70 anni, gradirei essere informato sui benefici economici che ne derivano optando per tale possibilità. Giacomo P.
La permanenza al lavoro fino a 70 anni è finalizzata ad un miglioramento della pensione. Ciò in quanto, rimanendo più anni al lavoro risulteranno versati più contributi che aumenteranno l’importo della pensione. Inoltre il trattamento pensionistico risulterà più elevato tenuto conto che, con effetto dal primo gennaio 2013, risulteranno applicati più elevati “coefficienti di trasformazione” che servono a trasformare la contribuzione in pensione. il sistema Chi è escluso dal tetto contributivo nNel sistema contributivo i contributi sono versati fino ad un determinato importo, definito “tetto contributivo pensionabile” che per il 2012 è di 96.107 euro. Questo tetto si applica a tutti i lavoratori? Mauro N. nLa risposta è negativa. Il tetto contributivo trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori che rientrano totalmente nel sistema contributivo ossia dall’inizio della attività lavorativa. Non si applica invece ai lavoratori che fino al 2011 si trovano nel sistema di calcolo retributivo o misto. Cassazione Il rispetto dei diritti acquisiti
Gradirei conoscere la sentenza della Cassazione che riconosce ai lavoratori il diritto alla liquidazione della pensione secondo la norma vigente all’atto del raggiungimento dei requisiti. Luca M.
La Cassazione, con la sentenza 18338 dell’1 dicembre 2003, ha ribadito che il rispetto dei diritti acquisiti comporta che i lavoratori che, al momento della entrata in vigore delle leggi di riforma, avevano già conseguito i requisiti per la pensione secondo la precedente norma, senza avere ancora presentato domanda di pensionamento, conservino il diritto ad avvalersi dei precedenti requisiti più favorevoli. la regola Un solo assegno per l’invalidità parziale
Gradirei sapere se l’assegno ordinario di invalidità Inps è cumulabile con quello di invalidità civile parziale e come viene calcolato. Silvano M.
L’assegno ordinario di invalidità Inps riconosciuto nei casi di invalidità parziale dal 67% al 99%, al pari delle altre pensioni, viene calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della domanda. Tale assegno, secondo quanto previsto dalla legge n. 407/90, è incompatibile con quello di invalidità civile parziale. Pensione ai superstiti Da quando decorre la reversibilità
Per la pensione ai superstiti vorrei sapere se esiste un termine per la presentazione della domanda e a quanto ammonterà l’importo per la moglie e un figlio minorenne di un lavoratore dipendente deceduto. Marco P.
La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per tale adempimento non esistono termini prescrizionali. Le aliquote di reversibilità sono calcolate sull’importo della pensione spettante alla lavoratrice al momento del decesso nella misura del 60% al coniuge e del 20% alla figlia. il caso Indennità di maternità nel lavoro a domicilio
Dall’ottobre 2009 sono una lavoratrice a domicilio. Da quattro mesi sono in stato di gravidanza e verso la metà del prossimo mese mi sposerò. Potrò beneficiare dell’indennità di maternità e del congedo matrimoniale? Bruna R.
La risposta è affermativa con le seguenti precisazioni: 1) la legge riconosce alle lavoratrici a domicilio l’indennità di maternità a condizione che prima della entrata in astensione obbligatoria, anche anticipata, risulti consegnato al committente tutto il lavoro che le era stato affidato; 2) i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo matrimoniale usufruendo dell’assegno per la durata di sette giorni. Tale prestazione erogata dall’Inps viene anticipata dal datore di lavoro. vedova Ha la pensione anche se rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità da parte di una vedova, per non rispondere dello stato debitorio del proprio coniuge, produce delle conseguenze ai fini della percezione della pensione ai superstiti? Renato A.
La pensione ai superstiti non si eredita e pertanto compete indipendentemente dalla volontà testamentaria del dante causa. E’ un diritto che si trasmette jure proprio e non jure successionis cioè la pensione spetta anche se il familiare superstite rinuncia alla qualifica di erede ovvero non si trova nelle condizioni di poterla acquisire (indegnità a succedere). La pensione, una volta ottenuta, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile se non in casi eccezionali previsti dalla legge. La vedova, anche in caso di rinuncia all’eredità, ha diritto a percepire la pensione ai superstiti.