Si esce dal regime provvisori cui si è fatto ricorso da tempo sul libero mercato l'o p e r at o re economico che meglio potesse garantire l'espletamento di un moderno servizio di mobilità urbana. I giudici romani hanno velocemente risolto l'appello dando ragione al Comune di Matera, garantendogli la possibilità di affidare, dopo una regolare gara, l'appalto all'operatore economico selezionato da una commissione tecnica per aver formulato la migliore offerta. Sarà l'Associazione temporanea di imprese (Ati) Miccolis a garantire il servizio. «Il massimo organo di giustizia amministrativa - riporta una nota di Palazzo di Città - ha così chiarito la legittimità della scelta del Comune di bandire una gara finalizzata ad aprire al regime di libera concorrenza il servizio di trasporto in città, nel rispetto del diritto comunitario. Il Comune procederà all'aggiudicazione definitiva della selezione in favore dell'ATI capeggiata dalla Miccolis S.p.A. che in sede di gara ha formulato la migliore offerta e che garantirà il servizio con nuovi mezzi ed assumendo alle proprie dipendenze coloro che sino ad oggi hanno espletato il trasporto: saranno in tal modo conservati i livelli occupazionali senza discontinuità per il personale dipendente del vecchio gestore Casam". Il 24 novembre 2009 il commissario prefettizio del Comune Sandro Calvosa, che si era insediato da circa un mese, approvò il bando per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico urbano con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara successiva presero parte tre concorrenti: il Cotrab, la cui consorziata Casam gestiva da tempo il servizio, l'ati La Linea e l'ati Miccolis. I primi due venivano esclusi per il mancato depesito di idonee referenze bancarie e poi riammessi con decreto cautelare del Tar di Basilicata. Il Cotrab, però, veniva nuovamente escluso per aver indicato nei documenti tecnici il ribasso percentuale dell'offerta e a tali determinazioni seguivano l'aggiudica zione provvisoria a favore dell'ati Miccolis. Il Tar di Basilicata con sentenza n. 40 del 26 gennaio 2012 accoglieva il ricorso del Cotrab, con il riconoscimento dell'i n t e re s s e strumentale alla rinnovazione della procedura. Ma il 28 febbraio 2012 il Comune di Matera proponeva appello in Consiglio di Stato nei confronti della sentenza n. 40 del Tar. La sezione quinta del Consiglio di Stato ha dunque accolto l'appello del Comune, annullando la sentenza impugnata e ha condannato il Cotrab al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi, liquidandole in complessivi 4 mila euro. Il Consiglio di Stato nel dispositivi emesso ha rilevato che "il Cotrab è stato escluso dalla gara per l'af fidamento del servizio di trasporto pubblico bandita dal Comune di Matera già una prima volta per non aver dimostrato il possesso dei requisiti economico-finanziari nei modi indicati dalla legge di gara e successivamente, riammesso in forza di decreto presidenziale cautelare, nuovamente escluso per aver indicato nei documenti tecnici il ribasso percentuale dell'offerta economica. La sentenza impugnata si è limitata ad affrontare il tema della composizione della missione giudicatrice, ma non ha affrontato il punto della sussistenza e della legittimità di tale doppia esclusione, poichè le relative censure sono state assorbite e tra l'altro espressamente e compiutamente riproposte in appello dal Cotrab".