ROMA Fine della possibilità di optare per una tassazione più favorevole per il Tfr, conferma definitiva dell’accisa sui carburanti introdotta per la ricostruzione del terremoto in Emilia, imposta di bollo dello 0,05 per cento sulla compravendita di azioni e derivati. Diventa più corposo il capitolo fiscale della legge di stabilità e altre norme si aggiungono a quelle che determinano l’aumento di un punto dell’Iva, il calo delle prime due aliquote Irpef e il riordino di deduzioni e detrazioni dall’imposta sul reddito.
Soprattutto su quest’ultimo aspetto si attendono chiarimenti applicativi, che permetteranno di valutare nel dettaglio gli effetti: appare comunque confermato che il tetto complessivo sulle detrazioni al 19 per cento relative all’articolo 15 del Tuit vada inteso sulla spesa detraibile e non sull’importo della detrazione stessa (con la seconda interpretazione, ben più favorevole per il contribuente, la misura non frutterebbe quasi nulla allo Stato).
Tfr. Cambiano le regole sulla tassazione del trattamento di fine rapporto: viene meno in particolare la possibilità di usufruire della clausola di salvaguardia introdotta nel 2007. All’epoca, in occasione di un altro ridisegno dell’Irpef, l’opzione era stata introdotta per evitare che il prelievo sulla liquidazione, calcolato sulle sole aliquote fiscali dei cinque anni precedenti senza detrazioni risultasse più oneroso. Si permetteva così di applicare, se più vantaggiose, le norme in vigore fino a fine 2006: ora passati cinque anni questa facoltà viene meno.
Accise. Lo scorso agosto per finanziare gli oneri legati alla ricostruzione delle zone terremotate in Emilia era stata introdotta un’accisa sui carburanti pari a 0,42 centesimi al litro: dal 2013 questo prelievo viene reso strutturale e dunque andrà a gravare stabilmente sul prezzo di benzina e gasolio.
Tobin tax. Il prelievo sulle transazioni finanziarie viene introdotto in coordinamento con gli altri Paesi europei che hanno accettato di scegliere questa strada. Concretamente consisterà in un’imposta di bollo dello 0,05 per cento sul valore della compravendita di azioni e strumenti finanziari partecipativi, e su quelli derivati, ma non i titoli di Stato. L’imposta è dovuta al 50 % dalle due controparti.
Auto aziendali. La percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per le auto aziendali scende dal 27,5 al 20 per cento.