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Data: 19/01/2013
Testata giornalistica: Il Tempo d'Abruzzo
«Aquilani rassicurati dalla Grandi Rischi»

«La popolazione aquilana è stata investita da un contenuto informativo diretto e rassicurante che ha disinnescato la istintiva ed atavica paura del terremoto ed ha indotto i singoli ad abbandonare le misure di precauzione individuali seguite per tradizione familiare in occasione di significative scosse». Sono «volti affidabili» per storia personale e scienza, quelli che il giudice Marco Billi disegna nella motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna dei sette componenti della Commissione Grandi Rischi. I volti di Bernardo De Barnardinis, Franco Barberi, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce, tutti condannati a sei anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni colpose in conseguenza del terremoto del 6 aprile 2009. Sono i «volti affidabili» che l’allora capo della Protezione Civile Guido Bertolaso schierò in quella che egli stesso definì un’«operazione mediatica», che doveva tranquillizzare la popolazione aquilana, scossa da più di quattro mesi di terremoto. Una scelta che i fatti sconfessarono nella maniera più terribile. Billi «ferma» nella sentenza alcuni elementi essenziali della vicenda: dalla convocazione della riunione (con la telefonata di Bertolaso all’assessora Daniela Stati in cui di parlava dell’organizzazione dell’«evento mediatico» per rassicurare gli aquilani), allo schieramento di dichiarazioni, alla bozza e al verbale finale della riunione. Proprio quell’incontro, durato appena un’ora, passa sotto la lente di ingrandimento della sentenza caratterizzandosi nel suo svolgimento come un atto di accusa nei confronti dei partecipanti: «L'analisi delle affermazioni degli imputati - scrive il giudice - in ordine ai temi della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della normalità del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole rende dunque evidente l'effetto rassicurativo prodotto e consente di comprendere le ragioni per le quali l'assessore alla Protezione Civile regionale Daniela Stati, al termine della riunione, ha detto: "Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa".L'attribuzione di un effetto rassicurante alle affermazioni pronunciate dagli imputati nel corso della riunione non è, dunque, frutto di una valutazione a posteriori, compiuta attraverso esercizi di estrapolazione di singole frasi dal loro contesto, ma costituisce il frutto di una valutazione spontanea e genuina, effettuata dall'assessore Stati alla fine della riunione alla quale la stessa aveva assistito. Tanto era pacifico il giudizio sull'efficacia rassicurante posto a conclusione della bozza di verbale, che nessuno degli imputati ebbe nulla da obiettare»..Il problema tecnico che il giudice pone e risolve però, non è semplicemente quello della rassicurazione, ma quello della condotta complessiva degli imputati, una condotta in cui è ravvisabile «la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa. Da tali violazioni è scaturito un devastante effetto rassicurativo che ha inciso in misura determinante sui processi volitivi delle vittime. Il giudizio di colpevolezza si basa sulle insufficienti, incomplete ed inadeguate modalità di analisi del rischio sismico».

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