L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene che “la delibera del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 47 del 15 novembre 2012, con cui è stato disposto l’affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio di trasporto pubblico di superficie e su metropolitana e delle attività complementari dal 1° gennaio 2013 al 3 novembre 2019 integri una violazione dei principi a tutela della concorrenza”.
E’ questo il parere deliberato dall’AGCM nella riunione del 23 gennaio 2013 e pubblicato nel bollettino odierno.
L’Autorità spiega infatti che il quadro normativo attualmente vigente in materia di trasporto pubblico locale, pur prevedendo in via ordinaria l’evidenza pubblica quale modalità di affidamento dei servizi, consente tuttavia alle amministrazioni di avvalersi delle ipotesi di deroga espressamente previste all’art. 5, paragrafo 2, del Regolamento Comunitario n. 1370/07, applicabile in virtù dei richiami esplicitamente contenuti all’art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all’art. 4-bis del D.L. n. 78/09.
Tuttavia, precisa l’AGCM che, nei casi in cui tali amministrazioni ritengano sussistenti i presupposti per avvalersi di tale facoltà, esse devono:
i) aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% dei servizi oggetto dell’affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo (art. 4-bis del D.L. n. 78/09);
ii) pubblicare un’apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (art. 34, comma 20 (già comma 13), del D.L. n. 179/12);
iii) determinare le compensazioni in maniera tale da non superare l’importo corrispondente all’effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese o sulle entrate dell’operatore (in applicazione dell’art. 6 e dell’allegato 1 del Regolamento n. 1370/07, nonché dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Giustizia Europea nel caso Altmark2).
“Alla luce della richiamata disciplina – dichiara l’AGCM – che vale a garantire la compatibilità con le norme a tutela della concorrenza dei casi di affidamento senza lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, la delibera del Comune di Roma Capitale in esame appare violativa dei principi concorrenziali per varie ragioni:
in primo luogo, la delibera viola la norma di liberalizzazione minima di cui all’art. 4-bis del D.L. n. 78/093. Non può infatti considerarsi quale assolvimento degli obblighi ivi previsti la richiamata pregressa aggiudicazione tramite gara dei c.d. servizi “aggiuntivi” di TPL nel 20094, a fronte di un affidamento in house deliberato nel 2012 e destinato a produrre i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2013, dal momento che la norma richiede esplicitamente che la procedura di gara per almeno il 10 per cento dei servizi sia “contestuale” all’affidamento diretto del restante 90 per cento.
Sotto ulteriore profilo, la delibera appare viziata dall’assoluta mancanza degli elementi richiesti dall’art. 34, comma 205, del D.L. n. 179/12. Al di là della presunta sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo, infatti, non vi è alcuna indicazione degli obblighi di servizio pubblico imposti, né di un valore delle relative compensazioni, calcolato, come dovrebbe essere, sulla base dei costi di un’azienda media gestita in modo efficiente.
In relazione a tale aspetto, peraltro, il mancato assolvimento degli obblighi prescritti dall’art. 34 citato non consente di escludere che l’affidamento diretto dei servizi di TPL ad ATAC S.p.A. da parte del Comune di Roma Capitale integri ulteriori violazioni delle norme a tutela della concorrenza.
Infatti, nella misura in cui la delibera, non fornendo elementi per escludere che le compensazioni in essa previste siano eccedenti rispetto a quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in violazione dell’allegato 1 al Regolamento n. 1370/07, e possano quindi tradursi nell’attribuzione ad ATAC di un indebito vantaggio che possa falsare la concorrenza, risulta suscettibile di costituire una fattispecie valutabile ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato”.
Il Comune di Roma Capitale dovrà pertanto comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
Immediata la reazione del PD che attraverso una nota di Umberto Marroni, capogruppo PD di Roma Capitale, dichiara “chiediamo immediatamente alla Giunta Alemanno e all’assessore alla mobilità di chiarire i punti sollevati dall’Antitrust. Il PD conferma l’indirizzo politico dell’affidamento in house ad Atac del servizio di trasporto pubblico locale”.