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Data: 24/03/2013
Testata giornalistica: Il Centro
Pubblicità sulle paline dei bus annullate le multe a Gtm e Russo

Montesilvano: il Tar accoglie il ricorso dell’azienda dei trasporti e del suo presidente contro le sanzioni da 33 mila euro comminate dal Comune, ora l’Ente pagherà 5 mila euro di spese

MONTESILVANO Per uno Stato pronto a sperperare mille euro a processo per tentare invano di far condannare l’occupante abusivo di una casa popolare a Pescara, c’è un Comune, quello di Montesilvano, che si è lanciato in un’ardua sfida giudiziaria contro la Gestione trasporti metropolitani e in parallelo contro il suo presidente, che al tirar delle somme ha prodotto un duplice autogol, economico e d’immagine. Tema della contesa, residuo della precedente amministrazione, nientemeno che la pubblicità sulle paline di fermata dei bus urbani, sostituite in toto perché datate e dunque nuove e più moderne. E dire che si trattava di un lavoro gratis per l’amministrazione, commissionato dalla Gtm a una ditta che avrebbe pagato al Comune l’imposta relativa e alla stessa azienda dei trasporti il 40 per cento dell’incasso. Roba da lasciare tutti soddisfatti. E invece è finita diversamente, con una causa amministrativa andata avanti per un anno e conclusasi pochi giorni fa. E’ il 6 marzo 2012, quando il dirigente competente del Comune di Montesilvano ordina alla Gtm e a Michele Russo di pagare la sanzione amministrativa per l’installazione, già avvenuta, di un impianto pubblicitario in assenza di Dia (Denuncia d’inizio attività). Una cifra non da poco, perché la multa – comminata sia all’azienda per i trasporti metropolitani sia allo stesso Russo– corrisponde a 516 euro per ciascuna palina di fermata. In tutto, come spiega l’avvocato Marcello Russo che ha assistito il presidente della Gtm, sono 64 paline: il conto è pari a oltre 33 mila euro per ciascuno dei multati. Non solo, ma il Comune ordina anche la rimozione delle paline, installate pure sul territorio di Pescara senza che l’amministrazione Mascia abbia eccepito qualcosa. La Gtm (assistita dall’avvocato Lorenzo Passeri Mencucci) e Russo presentano ricorso al Tar sostenendo di non avere alcuna responsabilità, visto che le paline pubblicitarie sono state collocate da una ditta che ne è anche proprietaria: venendo meno la proprietà dell’oggetto della sanzione, è la tesi dei ricorrenti, non può scattare alcuna responsabilità; inoltre, l’assenza della Dia non comporta la rimozione delle paline, che c’erano già da prima e sarebbero state semplicemente sostituite; infine, sostengono i legali, la contestazione sarebbe dovuto essere unica e non plurima per ogni singola palina «come se si fosse trattato di opere edilizie», aggiunge l’avvocato Russo. Sono tesi che fanno breccia. Secondo il collegio di giudici presieduto da Michele Eliantonio, infatti, le opere realizzate «hanno una loro palese unitarietà, trattandosi di un complesso di paline pubblicitarie sistemate da parte di una stessa ditta alle fermate dei bus». Illustra il Tar: «Il provvedimento sanzionatorio non motiva affatto le plurime sanzioni pecuniarie adottate per ogni singola palina né la duplice autonoma condanna della Gtm e del suo legale rappresentante Michele Russo». Per i giudici, il Comune ha sbagliato a individuare il soggetto destinatario dell’ingiunzione, cioè il proprietario delle paline, che lo stesso tribunale deduce essere la società che le ha installate. Con una postilla: «Sul punto», recita la sentenza, «è comunque mancato ogni accertamento, tanto è vero che l’amministrazione comunale parla di responsabilità della Gtm in quanto committente, una qualità non considerata dalla normativa». Infine, dicono i giudici, neppure la violazione edilizia per assenza della Scia (Segnalazione certificata d’inizio attività, già Dia semplice) può configurare la sanzione demolitoria, prevista per l’opera edilizia abusiva. «Del resto», sostiene il Tar, «trattandosi di sostituzione dei pannelli pubblicitari già esistenti, l’assenza del titolo dovrebbe essere riferita a quelli da sostituire, in quanto non autorizzati». Di qui, l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della sanzione e la condanna del Comune di Montesilvano al pagamento delle spese di giudizio (4 mila euro totali) più 600 euro di contributo unificato. Una beffa (anche per l’incolpevole amministrazione Di Mattia), che ricorda il caso - pubblicato ieri sul Centro - del 64enne pescarese più volte processato e sempre assolto dall’accusa di occupazione abusiva di immobili Ater per avere agito in stato di necessità. Eppure, ogni procedimento penale costa allo Stato mille euro.

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