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Data: 15/04/2013
Testata giornalistica: Il Centro
Mobilità in deroga, tutto sull’assegno. Il lavoratore adesso può fare la richiesta di concessione della prestazione soltanto per via telematica

L'indennità di mobilità in deroga è un intervento a sostegno del reddito per lavoratori licenziati che non possono accedere alla mobilità ordinaria prevista dalla legge 223 del 1991 o che, come avviene anche per la Cig in deroga, hanno già beneficiato per la sua durata massima dell'ammortizzatore sociale ordinario (indennità di mobilità ordinaria). Per la disciplina dell'indennità di mobilità in deroga si fa riferimento alle leggi di stabilità che si sono succedute dal 2003, con le quali risultano stanziate, di volta in volta, le risorse finanziarie relative alla concessione o alla proroga degli ammortizzatori sociali in deroga e quindi, al loro interno, alla mobilità in deroga. La durata della prestazione, in ogni caso limitata al 31 dicembre di ogni anno, salvo eventuali proroghe senza soluzione di continuità, come anche la platea dei beneficiari (lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità ex legge 223 del 1991 o che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali viene prevista una proroga di tale trattamento) è individuata con accordi territoriali, gli stessi che disciplinano anche l'accesso alla Cig in deroga. In Abruzzo, essi sono stipulati dall'organismo regionale denominato CICAS (Comitato d'intervento per le crisi aziendali e di settore), che si riunisce periodicamente ed è composto, tra gli altri, da sindacati, associazioni di categoria ed enti locali. Il lavoratore, successivamente alla stipula dell'accordo, presenta istanza per la concessione della prestazione; nella nostra regione, dallo scorso 1° aprile, per la presentazione dell'istanza all'INPS deve essere utilizzato esclusivamente il canale telematico . Successivamente il lavoratore deve recarsi presso il competente Centro per l'Impiego della provincia di residenza per fornire tutti gli elementi utili al prescritto decreto autorizzatorio, che la Regione provvede ad emanare ed inviare all'INPS. Solo una volta che il decreto è pervenuto all'INPS, l'Istituto, nel rispetto di quanto stabilito dal provvedimento stesso e verificata la sussistenza dei requisiti di legge potrà procedere, nei primi giorni del mese successivo, al pagamento della mensilità prevista e richiesta. Tra i predetti requisiti, riveste particolare importanza la cosiddetta anzianità aziendale: il lavoratore ha diritto alla indennità di mobilità in deroga solo qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Per quanto riguarda la misura della prestazione erogata, questa (anche in questo caso al pari della Cig in deroga, dove, però, si tiene conto delle ore non lavorate) è determinata, anzitutto, prendendo a riferimento l'80% della retribuzione lorda spettante, comprensiva delle sole voci fisse che compongono la busta paga, aggiungendo gli eventuali ratei di tredicesima e quattordicesima, tenendo conto dei limiti massimi stabiliti ogni anno con apposita circolare INPS, detratta un'aliquota contributiva del 5,84%. Per esempio per un lavoratore con retribuzione mensile fino a 2.075 euro l’importo mensile massimo di mobilità è di 959 euro lordi e di 903 euro netti. Oltre i 2.075 euro di retribuzione mensile, l’indennità massima di mobilità è di 1.152 euro lordi e di 1.085 euro netti. Come previsto anche per la Cig in deroga, l'indennità di mobilità viene corrisposta per sole 12 mensilità annue. Successivamente, l'erogazione della mobilità in deroga è assoggettata alle seguenti percentuali di riduzione, previste di volta in volta dalle Leggi di stabilità riferite all'anno in questione: a)per i primi 12 mesi, anche non continuativi, non si applica alcuna percentuale di riduzione; b)dal 13° al 24° mese si applica una riduzione del 10% del trattamento iniziale; c)dal 25° al 36° mese si applica la riduzione del 30%; d)dal 37° mese in poi si applica la riduzione del 40%. Un discorso a parte va, però, fatto nei casi in cui ad un periodo di mobilità ordinaria seguano le cosiddette proroghe dell'indennità di mobilità, in deroga, previste al livello regionale proprio per “ovviare” alla cessazione del trattamento di mobilità ordinaria, già previsto per legge. Premesso che per la mobilità ordinaria, la cui durata può andare da un minimo di dodici ad un massimo di quarantotto mesi, per legge, dopo i primi dodici mesi, viene pagato l'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno (in questo caso non è più prevista la trattenuta del 5,84%), quest'ultimo sarà l'importo iniziale delle eventuali proroghe (a tutti gli effetti, mobilità in deroga) dell'indennità di mobilità ordinaria, cui poi si applicheranno le ulteriori percentuali di riduzione come sopra indicate, previste nelle Leggi di stabilità. A cura di Stefano Caranfa Responsabile Inps Abruzzo Rapporti Istituzionali e Relazioni con il Pubblico

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