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Data: 22/04/2013
Testata giornalistica: Il Centro
Esodati, tutela per 1.827 posizioni in Abruzzo. Il numero degli ammessi al beneficio nella regione è per il momento di 1.129. Ecco chi ne ha diritto

La riforma pensionistica firmata Fornero e la questione degli esodati è l’argomento di questo lungo servizio curato dall’Inps Abruzzo. In particolare si approfondisce il tema dei “salvaguardati” ammessi a beneficio che in Abruzzo al momento sono 1.827. La legge n° 214 del 2011, meglio nota come la riforma delle pensioni Monti-Fornero, ha introdotto a decorrere dal gennaio 2012 delle sostanziali novità per quanto riguarda il diritto e la misura delle pensione di vecchiaia o anticipata. La stessa Legge, però, al comma 14 dell'art. 24, ha previsto una salvaguardia per quei lavoratori, comunemente definiti esodati, che si trovano in particolari situazioni con riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro. La salvaguardia riguarda 65.000 lavoratori distinti in: a)lavoratori collocati in mobilità ordinaria in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, che entro la stessa data abbiano cessato l'attività lavorativa e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria medesima; b)lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 e che entro la stessa data abbiano cessato l'attività lavorativa; c)lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la stessa data del 4/12/2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, anche se l'assegno straordinario decorra successivamente, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età; d)lavoratori che antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011, non si siano rioccupati in nessuna attività lavorativa e che perfezionino la decorrenza massima della pensione entro il 6/12/2013; e)lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'esonero dal servizio ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011; f)lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave (il beneficio è valido solo per pensione con 40 anni di contribuzione e con il perfezionamento del requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo); g)lavoratori con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa e con decorrenza massima entro il 6/12/2013; h)lavoratori con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa e con decorrenza massima entro il 6/12/2013. Le ultime due categorie, interessate da accordi individuali e collettivi, conseguono il beneficio della salvaguardia a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie rese alle Direzioni territoriali del lavoro. Difatti questi lavoratori, diversamente dalle altre tipologie interessate alla salvaguardia, sono stati obbligati a presentare domanda presso le Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 novembre 2012 e le domande sono state sottoposte a decisione di una specifica Commissione istituita presso le competenti Direzioni territoriali del lavoro. Solo dopo un assenso formale da parte della citata Commissione la posizione è stata esaminata dalla struttura amministrativa dell'Inps per la verifica degli altri requisiti di legge. I requisiti per il diritto alla pensione, che vengono verificati dall'Inps, sono quelli previgenti alla riforma Monti-Fornero, al perfezionamento dei quali vanno applicate anche le cosiddette finestre, ovvero la finestra mobile. Dal momento che nel 2012 era in applicazione la salvaguardia ex Legge n° 222 del 2010, le posizioni dei lavoratori interessati alle prime tre categorie: mobilità ordinaria, mobilità lunga e prestazioni straordinarie di sostegno al reddito, verranno esaminati e certificati dalle Agenzie dell'Inps per entrambe le salvaguardie. Per questi lavoratori, quindi, oltre alla salvaguardia per i requisiti al diritto della pensione previgenti alla Monti-Fornero, potrà concretizzarsi anche una minore attesa per l'accesso alla pensione (tre o sei mesi) in alternativa alla finestra mobile di 12 o 18 mesi. Un aspetto importante, tutt'altro da sottovalutare, è il contingente numerico assegnato ad ogni categoria, con il raggiungimento del quale si interrompe la graduatoria d'uscita per quella specifica categoria. Un elemento essenziale per la formazione delle graduatorie che ovviamente verranno ordinate a livello nazionale, è legato al tempo della cessazione dell'attività lavorativa: più remota è la cessazione dal rapporto di lavoro, maggiore è la possibilità di accedere al pensionamento con la previgente normativa. L'effetto salvaguardia65000 sui lavoratori abruzzesi ormai privi di una qualsiasi occupazione è stato di 1.827 posizioni aventi diritto alla salvaguardia; di questi 1.129 sono stati ammessi al beneficio (pari al 61,79%) e potranno concorrere per occupare i posti assegnati nei vari contingenti. Il dato che merita una riflessione è quello della provincia di Teramo, che, pur non essendo demograficamente il fanalino di coda della regione, ha il numero più basso delle posizioni e soprattutto di quelle ammesse a beneficio. Da un'analisi attenta però è possibile concludere che il risultato non è conseguenza di una più contenuta crisi del lavoro, quanto di un diverso assetto produttivo presente in quella provincia. Mentre la provincia dell'Aquila, con il 66,74% delle posizioni ammesse, vanta il primato in regione per il ricorso delle sue aziende alla mobilità, fenomeno che si è storicizzato soprattutto nell'Aquilano e nella Valle Peligna che da anni convivono con una pesante e irreversibile crisi occupazionale. Comunque la salvaguardia riservata ai 65.000 non ha risolto il problema degli esodati, che superano abbondantemente il tetto prefissato. Per questo motivo, con la Legge n° 135/12 ed il consequenziale decreto interministeriale dell'8.10.2012 è stato dato il via alla seconda salvaguardia, per un altro contingente di 55.000 lavoratori. Questo secondo gruppo si differenzia dal primo non solo per il numero dei beneficiari, ma anche per un ampliamento e diversificazione delle condizioni richieste. Difatti questa seconda Legge consente ai lavoratori posti in mobilità, a seguito di accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011, di cessare l'attività lavorativa anche dopo tale data. Questa salvaguardia consente inoltre di recuperare anche altri eventuali esodati esclusi dalla precedente salvaguardia, con un allungamento del periodo entro il quale va perfezionato l'accesso alla pensione. Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari e quelli che cessano l'attività a seguito di accordi individuali e collettivi è consentito accedere alla pensione con decorrenza entro il 6.1.2015, mentre la salvaguardia 65.000 per queste categorie non consentiva una decorrenza successiva al 1° gennaio 2014. Per i lavoratori sottoposti all'autorizzazione della specifica Commissione istituita presso le Direzioni territoriali del lavoro, la prevista domanda dovrà pervenire presso le Direzioni territoriali competenti improrogabilmente entro il 21 maggio 2013. A cura di Stefano Caranfa Responsabile Inps Abruzzo Rapporti Istituzionali e Relazioni con il Pubblico

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