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Data: 14/05/2013
Testata giornalistica: Rassegna.it
Dichiarazione dei redditi - Fisco, come funziona il modello 730

La stagione fiscale si apre con il modello 730, strumento nato e utilizzato da ormai venti anni da un numero sempre più elevato di contribuenti. Chi lo può utilizzare, chi non ha obblighi, quando è utile e quando risulta insufficiente

La stagione fiscale, come ogni anno, si apre con il modello 730, strumento nato e utilizzato da ormai venti anni da un numero sempre più elevato di contribuenti. Viene preferito al modello Unico persone fisiche per l’estrema semplificazione, ma soprattutto perché garantisce il rimborso o l’addebito delle imposte dovute, direttamente nella busta paga a partire da luglio o nella rata di pensione tra agosto e settembre.

Chi lo può utilizzare
Qualora si accerta che sussiste l’obbligo o l’interesse a presentare la dichiarazione reddituale, bisogna verificare se si può utilizzare il 730.
Tale modello può essere utilizzato da una pluralità di soggetti, ma non da tutti.
Riguarda infatti:
• dipendenti e pensionati, compresi i lavoratori italiani che operano all’estero;
• coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (es. soci di cooperative di produzione e lavoro, sacerdoti);
• giudici costituzionali, parlamentari e altri titolari di cariche elettive;
• lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato almeno fino a giugno 2013;
• titolari di redditi derivanti da co.co.co. il cui contratto abbia durata almeno fino a luglio 2013;
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
• produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta, Irap e Iva.
Coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persone incapaci o minori possono utilizzare il 730 purché per il loro assistito vi siano le condizioni per la presentazione dello stesso (es. redditi da pensione).
Il modello 730 può essere, inoltre, presentato dai coniugi in forma congiunta se almeno uno dei due può utilizzare detto modello. Ciò non significa, però, che i redditi dei coniugi si cumulino, ma che la gestione della fase dichiarativa viene unificata.
Si precisa che nel caso di decesso di uno dei due coniugi, avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, non è possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta.

Chi non può utilizzarlo
Non possono utilizzare il modello 730 e quindi devono presentare il modello Unico persone fisiche coloro che nel 2012 hanno posseduto:
• redditi d’impresa e di partecipazione;
• redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D4 e D5 del modello 730 (es. proventi derivanti dalla vendita di aziende);
• plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società di paesi a fiscalità privilegiata;
• redditi provenienti da trust di cui il contribuente è beneficiario;
• redditi da lavoro dipendente erogati da soggetti non obbligati alla ritenuta d’acconto (es. collaboratori familiari).
Non possono, infine, utilizzare il modello 730 coloro che devono presentare la dichiarazione reddituale per conto di una persona deceduta, i quali dovranno necessariamente presentare il modello Unico persone fisiche.

Chi non ha alcun obbligo
Non deve presentare alcuna dichiarazione, almeno che non abbia interesse a farlo, chi nell’anno 2012
ha posseduto:
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da un unico sostituto d’imposta, oppure da più sostituti ma all’ultimo è stato chiesto di tener conto dei redditi erogati nei precedenti rapporti e questi ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale;
• solo redditi e fabbricati, inclusa l’abitazione principale ed eventuali sue pertinenze, per un importo complessivo non superiore a euro 500,00;
• solo redditi da lavoro dipendente o pensione e l’abitazione principale ed eventuali sue pertinenze;
• solo redditi da pensione per complessivi euro 7.500,00 e redditi da terreni non superiori a euro 185,92;
• indennità, pensioni e sussidi esenti d’imposta (es. pensioni di guerra, pensioni, indennità e assegni erogati dal ministero degli Interni ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensioni sociali, rendite Inail per invalidità permanente o per morte, ecc.);
• compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica per un importo complessivo non superiore a euro 7.500,00;
• redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. interessi sui Bot o sugli altri titoli del debito pubblico).
Il modello 730 deve comunque essere presentato se le addizionali regionali o comunali all’Irpef non sono state o non verranno trattenute dal sostituto d’imposta o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. L’obbligo sussiste anche per coloro che hanno percepito redditi superiori a euro 300.000,00 a cui non è stato trattenuto il contributo di solidarietà.

Quando è utile
Come abbiamo detto in precedenza, il modello 730 può essere presentato anche in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi da coloro che hanno convenienza alla presentazione per far valere oneri deducibili o per i quali spetta una detrazione d’imposta (es. spese mediche, interessi passivi scaturenti da contatti di mutuo, assicurazioni sulla vita, spese d’istruzione, spese per attività sportive ecc.) che danno diritto al rimborso di una parte o di tutte le ritenute fiscali effettuate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico durante l’anno, oppure per chiedere il rimborso di credito o eccedenze di versamento che derivano da dichiarazioni presentate in anni precedenti o da acconti versati per il 2012. Attraverso il 730 il lavoratore dipendente o il pensionato può, inoltre, recuperare le detrazioni per coniuge a carico e familiare a carico spettanti ma non riconosciute durante l’anno dal sostituto d’imposta, recuperando in questo modo le maggiori ritenute subite.

Quando non è sufficiente
Non tutti i redditi o le comunicazioni possono essere indicati nel modello 730 e per questo alcuni contribuenti anche avendo presentato il 730 devono presentare anche alcuni quadri del modello Unico.
Nello specifico il quadro RM del modello Unico 2013 se ha percepito:
• redditi di capitale di fonte estera, sui quali non sono state applicate le ritenute alla fonte, oppure interessi, premi e altri proventi di obbligazioni e titoli ai quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva;
• indennità di fine rapporto erogate da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (se collaboratori familiari, assistenti familiari).
• se nel 2012 è stata effettuata la rivalutazione del valore dei terreni ed è stata versata la relativa imposta sostitutiva pari al 4 per cento del valore stesso.
Il proprietario di immobili situati all’estero o coloro che possiedono attività finanziarie in paesi esteri dovrà presentare il quadro RM dell’Unico per calcolare le imposte dovute (IVIE pari allo 0,76 per cento del valore dell’immobile, IVAPE pari all’1 per mille del valore dell’attività finanziaria);
il quadro RT se ha realizzato plusvalenze da partecipazioni non qualificate e altri redditi diversi di natura finanziaria, nel caso in cui non abbia scelto il regime amministrato o gestito oppure se nel 2012 ha la rivalutazione delle partecipazioni;
il modulo RW se nel 2012 ha detenuto investimenti all’estero (es. immobile tenuto a disposizione) o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a euro 10.000,00 oppure ha effettuato trasferimenti da o verso l’estero di danaro, titoli e attività finanziarie per un importo superiore a euro 10.000,00 attraverso un soggetto non residente nello Stato italiano senza l’ausilio di intermediari.

A chi si presenta
Il modello 730 può essere consegnato al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (se prestano assistenza fiscale) oppure a un Caf o a un professionista abilitato (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro).

Il controllo effettuato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico è di tipo formale, in quanto la dichiarazione si consegna già compilata in ogni sua parte e senza allegare alcun documento. In caso di assistenza fiscale prestata da un Caf o da un professionista abilitato il controllo è sostanziale in quanto questi dovranno verificare, apponendo il visto di conformità, i dati esposti nel modello e la documentazione prodotta dal contribuente. L’intermediario controlla la corrispondenza dell’importo delle ritenute con quello delle certificazioni prodotte, i versamenti, gli acconti, la corrispondenza delle deduzioni e delle detrazioni con la documentazione esibita, i limiti di legge previsti per dedurre o detrarre oneri e spese, il diritto a recuperare crediti d’imposta, l’eccedenza di Irpef scaturente dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Con una legislazione fiscale come la nostra, in cui le norme cambiano non solo da un anno all’altro, ma anche da un mese all’altro, i modelli fiscali non sono mai gli stessi e l’Agenzia delle entrate produce circolari e interpretazioni della legge a getto continuo e gli errori sono sempre possibili.
Proprio per questo l’assistenza prestata da un Caf o da un soggetto abilitato inverte la responsabilità in capo a questi ultimi sollevandone il contribuente. Il Caf o il professionista, infatti, in conformità a quanto prevede il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, sono obbligati a stipulare una polizza a copertura dei danni recati al contribuente.

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