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Data: 16/05/2013
Testata giornalistica: Il Tempo d'Abruzzo
Ruffini: «Illegittimi i compensi dei dirigenti dei trasporti»

PESCARA A proposito del taglio dei compensi dei dirigenti del settore Trasporti. La riattribuzione dei compensi è illegittima. Proviamo a capire perchè: il Consiglio regionale decide con una legge di ridurre gli ingenti stipendi dei numerosi direttori e dirigenti presenti nelle aziende di trasporto locale di proprietà della Regione Abruzzo (Arpa, Gtm e Sangritana), ma gli stessi decidono in totale autonomia di disattendere le disposizioni del legislatore. «È una singolare vicenda che dimostra ancora una volta che questa giunta regionale non è in grado di prendere decisioni e di farle rispettare» dice Claudio Ruffini , consigliere regionale del Pd «in barba alla volontà del Consiglio regionale e, presumibilmente con il solo avallo dei rispettivi Consigli di Amministrazione, i dirigenti hanno disatteso tale disposizione applicando addirittura il recupero delle somme con effetto retroattivo». Ma da dove nasce il conflitto tra Regione e dirigenti? Tutta la vicenda parte dai dirigenti del settore trasporti che hanno preso a pretesto una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, avente le stesse finalità. Ma per il consigliere regionale Ruffini «le cose stanno diversamente ed i dirigenti non avevano alcun titolo a sottrarsi alla riduzione dei compensi né tantomeno al loro recupero retroattivo. Ecco il perché: la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 prende le mosse da un ricorso dei magistrati che hanno sollevato una discriminazione di trattamento rispetto agli altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 2 la sentenza si applica per tutti i dipendenti pubblici (appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione): quindi in tale casistica non rientrerebbero i dirigenti delle società di trasporto regionali che per loro natura sono strutturate in società per azioni con contratti di natura privatistica.3 Nel merito va detto che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma statale per violazione degli articoli 3 e 53 Cost, avendo rinvenuto nella stessa la natura di prelievo tributario applicato indiscriminatamente a tutti i dipendenti pubblici, statali e non. Nel caso di specie non è detto che la riduzione configuri un prelievo di carattere tributario, atteso che la norma sembrerebbe incidere, nella logica del contenimento della spesa, su particolari categorie di soggetti, quali i direttori e i dirigenti delle società di trasporto pubblico locale la cui costituzione è promossa ex lege dalla Regione e di cui la Regione è socio unico o controllante.

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