Dal 4° giorno paga l’Istituto, i primi 3 giorni detti di "carenza", spettano all’azienda
In caso di assenza dal domicilio, il medico lascia un invito alla visita ambulatoriale
PESCARA Le assenze per malattia dei lavoratori dipendenti danno luogo ad una indennità sostitutiva della retribuzione, se per contratto non si abbia diritto ad un trattamento più favorevole. Questa indennità è erogata dall'Inps con il metodo del conguaglio per la quasi totalità dei lavoratori, mentre è erogata in maniera diretta solo ad alcune tipologie di lavoratori, quali: a) disoccupati o sospesi dal lavoro che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale; b) operai agricoli a tempo determinato; c) lavoratori assunto con contratto a tempo determinato per lavori sta-gionali; d) lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori non stagionali, con meno di 31 giornate di lavoro effettuate nell'anno precedente l'inizio della malattia; e) lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori non stagionali, per le giornate indennizzabili superiori al numero delle giornate di lavoro svolte presso l'attuale datore di lavoro. La certificazione Per avere diritto alla indennità di malattia il lavoratore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, deve: 1) farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante il quale lo trasmetterà telematicamente all'Inps; 2) controllare che nel certificato siano esattamente inseriti, per la reperibilità, i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio; 3) è esonerato dall'invio del certificato al datore di lavoro in quanto, lo stesso, può usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Inps per la visualizzazione o la ricezione dell'attestato di malattia. Nel caso di degenza ospedaliera, al momento, i certificati di ricovero e di dimissioni, possono essere rilasciati con la modalità cartacea e consegnati entro il termine di prescrizione della prestazione (un anno dalle dimissioni). Le attestazioni di ricovero, quelle del pronto soccorso e di day hospital, se carenti della diagnosi comportante l'incapacità lavorativa, non sono ritenute certificative. La malattia può essere attestata con uno o più certificati. Reperibilità Durante la malattia il lavoratore ha l'onere di rendersi reperibile al proprio domicilio o al diverso domicilio qualora, durante la malattia, si verifichi la necessità di dover cambiare l'indirizzo di reperibilità nel periodo rientrante nella prognosi: nel caso dovrà darne tempestivamente e con anticipo, comunicazione (tramite Pec, fax o lettera raccomandata) alla sede Inps di appartenenza. Lo spostamento all'estero è possibile solo se preventivamente autorizzato e, in questo caso, il lavoratore deve: 1) rivolgersi alla Asl per il rilascio dell'autorizzazione su modello A112, se volesse spostarsi in paesi Cee; 2) rivolgersi alla Asl o all'Inps se volesse trasferirsi in paesi non convenzionati; qualora si rivolgesse all'Inps, sarà il medico dell'Istituto a valutare l'opportunità di autorizzare o no lo spostamento. Questa autorizzazione deve essere inviata preventivamente all'Inps e al datore di lavoro. Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella prognosi, e quindi anche i sabati e le domeniche, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. In caso di assenza dal domicilio, il medico di controllo lascerà, in busta chiusa, invito a visita medica ambulatoriale. L'assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà la perdita della indennità per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento in caso di prima assenza, per il 50% della indennità in caso di seconda assenza e per il 100% della indennità dalla data della terza assenza. Decorrenza e durata dell'indennità Il diritto alla indennità decorre dal 4° giorno di malattia in quanto, i primi 3 giorni detti di "carenza", se previsto dai contratti di lavoro, sono indennizzati a totale carico dell'Azienda. L'indennità cessa con lo scadere della prognosi. Massimo assistibile Ai lavoratori a tempo indeterminato (anche quelli agricoli) l'indennità spetta per un massimo di 180 giorni di calendario nell'anno solare purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa. Ai lavoratori a tempo determinato spetta per un massimo di giorni pari a quanti lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia, da un minimo di 30 ad un massimo di 180 nell'anno solare. Il diritto decade con il cessare del rapporto di lavoro, anche se avvenuto prima dello scadere del contratto. L'indennità è erogata dal datore di lavoro per un numero massimo di giornate lavorate alle proprie dipendenze, le restanti giornate saranno indennizzate direttamente dall'Inps. Ai lavoratori in agricoltura a tempo determinato spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura (anche se a tempo indeterminato) nell'anno precedente, oppure nell'anno in corso prima dell'inizio della malattia, per un massimo pari al numero di giorni lavorati comunque non più di 180 nell'anno solare. Ai lavoratori disoccupati spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare purché la malattia sia intervenuta entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ai lavoratori sospesi spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare purchè la malattia sia intervenuta entro 60 giorni o 2 mesi dalla sospensione. Quanto spetta Ai lavoratori dipendenti spetta: a) per i primi 20 giorni di calendario, il 50% della retribuzione media giornaliera dell'ultimo mese lavorato; b) dal 21° al 180° giorno di calendario, il 66,66% della retribuzione media giornaliera dell'ultimo mese lavorato. Ai disoccupati e sospesi spetta-no i 2/3 delle percentuali previste. Ai ricoverati senza familiari a carico, spetta ridotta ai 2/5 per tutto il periodo di ricovero, sempre nei limiti del massimo assistibile; il giorno delle dimissioni viene indennizzato secondo le misure percentuali previste. Malattia insorta all'estero Se la malattia insorge in uno dei paesi della Comunità Europea, l'Istituzione competente è quella presso la quale è assicurato il lavoratore e dovrà inviare il certificato di malattia all'Inps e al datore di lavoro entro 2 giorni dal rilascio. La trasmissione del certificato all'Inps tramite fax vale solo ai fini interruttivi dei termini di invio (2gg) e non a quelli della indennizzabilità. Se la malattia insorge in Paesi non Comunitari , che non hanno cioè in vigore con l'Italia convenzioni o accordi in materia, per il diritto all'indennità il lavoratore deve trasmettere, entro 2 giorni dal rilascio,al datore di lavoro e all'Inps, il certificato di malattia e anche successivamente, ai fini della indennizzabilità della malattia, far pervenire la certificazione legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. Per legalizzazione si intende l'attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.
A cura di Stefano Caranfa responsabile Inps Abruzzo rapporti istituzionali e relazioni con il pubblico