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Data: 10/04/2007
Testata giornalistica: Il Sole 24ore Trasporti
Ma rimane il nodo della retroattività. A differenza di quanto sostiene la Corte suprema la legge 289 del 2002 potrebbe non trovare applicazione sugli anni precedenti al 2003

Con la recente sentenza 4838/2007,la Corte di Cassazione ha stabilito che tutti i contributi erogati in base alla legge, compresi quelli disciplinati dalla 151/1981 per il Tpl, sono soggetti alla tassazione ai fini dell'Irap, salvo eccezioni. Il principio è stato il risultato di una interpretazione normativa, ma anche la conferma di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della Finanziaria 2003. La citata norma prevede che la disposizione del decreto Irap, secondo cui i contributi erogati -in base alla legge concorrono alla formazione dell'imponibile Irap, salvo nel caso in cui essi siano correlati a costi indeducibili dal tributo regionale, deve essere interpretata nel senso che l'imponibilità ricorre anche qualora i suddetti contributi siano espressamente esclusi dalle imposte sui redditi.
La retroattività. Il supremo Collegio non ha dubbi circa la portata interpretativa, e quindi retroattiva, della norma della Finanziaria 2003, il che vuol dire che il contenuto della disposizione avrebbe effetto anche per il passato: pertanto, dall'introduzione dell'Irap sino a oggi i contributi alle aziende operanti nell'ambito dei Tpl dovevano essere tassati. Tale conclusione, però, desta qualche perplessità. Infatti, la norma della Finanziaria 2003 ha abrogato una disposizione del collegato fiscale che, invece, stabiliva lo stesso principio a decorrere pero dal 1° gennaio 2003, con evidente intento di disporre solo per il futuro. Ora, è difficile immaginare che una norma che abroga un'altra norma possa avere carattere interpretativo. E comunque, pur tralasciando l'avvenuta abrogazione, una norma ha efficacia retroattiva solo se essa opera una interpretazione autentica, evenienza che nel caso di specie, può destare più di qualche dubbio.
Si rammenta però che, secondo la sentenza, le aziende del Tpl avrebbero potuto escludere dall'Irap tali contributi, solo se tale esenzione fosse stata prevista dalla legge istitutiva del tributo o da norme a carattere speciale o anche se essi fossero stati correlati a costi non deducibili dall'imposta (costo del personale, ad esempio) e tale correlazione fosse stata dettagliata dalla «legge (regionale) istitutiva del contributo».
Competenze Stato e Regioni. A tale, ultimo riguardo, occorre ricordare che con la legge costituzionale 3/2001 è stato modificato il titolo V della Costituzione, proprio in materia di competenze legislative Stato-Regioni: in particolare, dal combinato disposto dei novellati articoli 117 e 119 della Costituzione si ricava che lo Stato mantiene legislazione esclusiva in materia tributaria, ma che la legislazione è concorrente (ad esempio con le Regioni) per quel che riguarda il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Tuttavia, le Regioni «stabiliscono e applicano» tributi e proprie entrate nel rispetto dei precetti del sistema tributario.
In sintesi, dunque, solo lo Stato può istituire nuovi tributi ma, secondo anche buona parte della dottrina, le Regioni ben possono tracciare alcuni tratti essenziali delle imposte (aliquote, esenzioni, agevolazioni eccetera), pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali del tributo, delineati nella legge (statale) istitutiva dello stesso. Peraltro, la stessa legge Irap prevede all'articolo 24 che le Regioni a statuto ordinario «possono disciplinare, con legge, (...) le procedure applicative dell'imposta».
Dunque si potrebbe sostenere la possibilità che tali contributi possano essere esentati dall'Irap con una legge regionale; ma quel che è certo è che la legge regionale possa disporre la correlazione di tali erogazioni rispetto, ad esempio, al costo del personale. Del resto abbiamo in tal senso un importante, e forse unico, esempio nella legge regionale del Veneto 25/1998, che all'articolo 32-bis (aggiunto con legge regionale 4/2001) prevede espressamente che i contributi al settore del Tpl sono destinati alla copertura del costo del personale dipendente in base a una percentuale, pari all'incidenza del costo stesso sul totale dei costi aziendali imputabili al servizio di Tpl.
Contratti di servizio. A chiusura di quanto sin qui espresso si rammenta che molte Regioni hanno oramai adottato i contratti di servizio, che sono una particolare categoria negoziale soggetta alle norme di diritto pubblico e sono stipulati tra un ente pubblico e un gestore per l'affidamento di un servizio pubblico. Orbene, i corrispettivi derivanti da tali contratti sono pacificamente soggetti all'Iva e nulla esclude, per adesso, anche la tassazione Irap.

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