Iscriviti OnLine
 

Pescara, 05/11/2025
Visitatore n. 749.035



Data: 06/07/2015
Testata giornalistica: Il Centro
Assegno sociale, le regole per averlo. Si tratta di una prestazione assistenziale erogata dall’Inps dal 1996 ha sostituito il contributo riservato ai più bisognosi

L’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata alle fasce più deboli della popolazione, cioè a coloro che sono privi di una copertura pensionistica e che hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 1996 l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale che comunque, continua ad essere erogata a coloro che ne risultavano beneficiari entro il 31 dicembre 1995. I requisiti richiesti per il diritto all’assegno sociale sono i seguenti: - cittadinanza e residenza sul territorio nazionale. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di S. Marino, purché residenti in Italia, i rifugiati politici ed i cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno e quelli dell’Unione Europea, purché residenti nel nostro paese; - 65 anni e 3 mesi di età, per l’adeguamento all’aspettativa di vita, nel periodo 2013-2015. Negli anni 2016 e 2017 è richiesta l’età di 65 anni e 7 mesi e nell’anno 2018 l’età risulterà elevata a 66 anni e 7 mesi e nell’anno 2018 l’età risulterà elevata a 66 anni e 7 mesi, secondo quanto stabilito dalla riforma prevista dalla manovra Monti; -assenza di redditi o possesso di redditi inferiori ad un determinato limite. L’assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti. L’importo dell’assegno sociale nel 2015 è fissato nella misura mensile di 448,52 euro ed annuale di 5.830,76 euro ed è erogato in misura integrale in assenza di alcun reddito, da parte del soggetto interessato e del suo eventuale coniuge. Spetta, invece, in misura proporzionalmente ridotta in presenza di redditi, sia personali che sommati a quelli dell’eventuale coniuge, inferiori ai limiti di legge. In questo caso sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale. Se, invece, i limiti personali, quelli dell’eventuale coniuge, oppure la somma di entrambi, superano i limiti di legge, l’assegno sociale non spetta. In caso di soggetto ricoverato in istituti o comunità con retta a carico dell’interessato o dei suoi familiari che comporta una spesa superiore al 50% dell’assegno sociale, l’assegno non subisce riduzioni. La riduzione è invece al 50% se il titolare è ricoverato con retta a totale carico degli enti pubblici, ed è del 25% quando la retta è a carico dell’interessato o dei suoi familiari per un importo superiore alla metà della retta. Ai fini della determinazione del diritto all’assegno sociale si considerano i seguenti reddti: - redditi soggetti all’Irpef al netto della imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi da terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato ecc.). - redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziale in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni di natura risarcitori pagate dallo Stato italiano o da stati esteri); - pensioni ai ciechi, invalidi civili e sordomuti - pensioni di guerra - rendite vitalizie pagate dall’Inail -pensioni privilegiate ordinarie “tabellari” per infermità contratte durante il servizio militare di leva; - redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (vincite da giochi, da pronostici ecc.); - redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi da Bot, ecc); - assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile; -l’assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. La domanda va presentata all’Inps, compilata su un apposito modulo.

www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it