Sono un lavoratore dipendente del settore privato di 52 anni con una anzianità contributiva di circa 30 anni. Poiché le mie condizioni di salute da qualche tempo sono cagionevoli,costringendomi ad alcune assenza dal lavoro, è mia intenzione chiedere all’Inps l’assegno ordinario di invalidità. Potrei essere informato sulla riduzione dell’importo di tale assegno per cumulo dei redditi? Andrea P. L’art. 1, comma 42, della legge 8 asgosto 1995, n. 335 - tabella G - ha stabilito l’incumulabilità di una quota percentuale degli assegni di invalidità in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa dei beneficiari. L’incumulabilità opera per gli assegni di invalidità, con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti aventi decorrenza anteriore a tale data sono fatte salve le condizioni più fav orevoli in godimento con riassorbimento però, sui futuri miglioramenti. A seguito della introduzione di limiti alla loro cumulabilità con i redditi del beneficiario, gli assegni di invalidità subiscono le seguenti riduzioni: 1) 25% dell’importo in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo Inps, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio 2) 50% dell’importo, in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo e d’impresa superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo Inps come sopra specificato. Tenuto conto che per l’anno 2015 il trattamento minimo annuo della pensione Insp è fissao in 6.531,07 euro (502,39 euro mensili per 13 mensilità) in presenza di redditi del beneficiario - da 26.124,28 euro a 32.655,35 euro la pensione subisce una riduzione del 25%; - oltre 32.655,35 euro la pensione subisce una riduzione del 50%. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente a quella nella quale il reddito posseduto si colloca. L’integrazione non compete ai pensionati titolari di un reddito, ai fini Irpef, superiore a due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale. Per i coniugati l’integrazione non spetta se il reddito cumulato con quello del coniuge, è superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale. Il caso di coniugi autorizzati a vivere separati con ordinanza del giudice va equiparata alla separazione legale e pertanto scatta l’applicazione del solo limite di reddito personale (circolare Inps n. 185/2000). L’assegno di invalidità liquidato dal gennaio 1995 in poi, esclusivamente applicando il criterio di calcolo contributivo non è integrabile al trattamento minimo.