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Data: 23/03/2006
Testata giornalistica: Il Messaggero
«Lo spoil system non si applica alla Gtm». I giudici: è una società per azioni, la Regione non può cambiare da sola i vertici

I giudici: è una società per azioni, la Regione non può cambiare da sola i vertici
«Lo spoil system non si applica alla Gtm»


PESCARA. La legge regionale sullo spoil system non vale per la Gtm perché è una società per azioni. E' quanto stabilisce un decreto del tribunale civile di Pescara che respinge la richiesta della Regione di convocazione giudiziale dell'assemblea dei soci per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'azienda. Il pronunciamento blocca di fatto l'iniziativa della giunta regionale che, in applicazione della legge sul riaffidamento degli incarichi negli enti strumentali, puntava a rieleggere il presidente e le altre figure di vertice della società che gestisce il trasporto pubblico nel Pescarese. I giudici Angelo Zaccagnini, Enrico Carbone e Gianluca Falco, riuniti in camera di consiglio, hanno stabilito che la Regione non può obbligare la Gestione Trasporti Metropolitani (Gtm) a riunire l'assemblea per riassegnare le cariche. E' però la motivazione del decreto che crea un precedente giuridico al quale si potrebbero appigliare altre aziende alle prese con lo spoil system. Il decreto chiarisce, in otto pagine, che la Gtm è a tutti gli effetti una società per azioni, anche se ha come azionista unico la Regione, e nei suoi confronti non è applicabile la legge 27 del 2005 sul riaffidamento degli incarichi. Nel provvedimento si cita anche la Cassazione, evidenziando come le spa «non perdono la natura di soggetti di diritto privato solo perché lo Stato o enti pubblici ne posseggono le azioni in tutto o in parte». Il tribunale civile ha accolto la tesi della Gtm, difesa dagli avvocati Marco Spagnuolo e Osvaldo Prosperi, secondo cui la richiesta di convocazione dell'assemblea inoltrata dalla Regione a ottobre dell'anno scorso era illegittima. La società guidata dal presidente Riccardo Chiavaroli, esponente pescarese di Forza Italia, a novembre aveva sostenuto proprio che lo spoil system non poteva essere applicato nei confronti dei suoi vertici, procedendo alla rielezione del cda e del collegio sindacale in assenza di dimissioni, scadenza del mandato o decadenza. Il rifiuto della Gtm ha spinto la Regione a chiedere l'intervento del tribunale, depositando a febbraio la richiesta di convocazione giudiziale dell'assemblea finalizzata al rinnovo delle cariche, sulla base dell'articolo 2367 del codice civile. La discussione in camera di consiglio si è tenuta venerdì scorso e ieri i giudici hanno pubblicato il decreto con il quale rigettano l'istanza presentata dalla giunta regionale.
Secondo i giudici, la Gtm non rientra tra le società per le quali gli enti pubblici hanno potere di nomina di uno o più amministratori o sindaci. Come in tutte le spa, è l'orientamento che emerge dal decreto, spetta solo all'assemblea l'elezione dei vertici aziendali, entro i termini e nelle modalità fissate dallo statuto, e questa operazione non può essere condizionata dalla volontà di un socio, anche se possiede tutte le quote. La Regione, insomma, non può decidere senza limiti di sostituire il presidente e i sei membri del cda della Gtm.

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