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Data: 21/11/2007
Testata giornalistica: Trambus
Pronta la riforma del trasporto pubblico.

Tutti a gara nel 2009. Almeno così pare leggendo l'ultima novità in fatto di riforma del trasporto pubblico messa a punto dal ministro dei trasporti Alessandro Bianchi depositata il 13 novembre scorso come collegato alla legge finanziaria. La bozza di riforma, dal titolo eloquente "schema di disegno legge recante misure in materia di trasporti", introduce al primo articolo "Riforma del trasporto pubblico" una serie di rilevanti modifiche al decreto legislativo 422 del 1997 e, si legge nella nota illustrativa, "punta a imprimere un nuovo slancio a un settore ancora influenzato da assetti di mercato monipolistici". Detto in soldoni, con questo provvedimento il Governo vuole dare un'accelerata ai processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Le proposte di modifica riguardano in particolare gli articoli 14, 16, 18 e 19 del dlgs 422 e sono finalizzati a "identificare meglio i bacini di traffico dei servizi minimi essenziali, ad incentivare la mobilità sostenibile, a prevedere la determinazione dei costi standard dei servizi di tpl al fine di risolvere le annose problematiche connesse alla quantificazione dei fabbisogni finanziari del settoree, anche con riferimento ai corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi". La proposta di riforma -si legge nella relazione illustrativa - affronta, inoltre, la problematica della liberalizzazione e della privatizzazione dei servizi prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di criteri di tutela della trasparenza e della imparzialità nelle procedure di gara nonché, in materia di servizi gestiti da società a totale capitale pubblico di Regioni ed Enti Locali, della cosiddetta gara a doppio soggetto. L'articolo 1, che si compone di 7 commi, prevede, al comma 5, che dal 1 gennaio 2009 per il trasporto su gomma e dal 1 gennaio 2011 per quello ferroviario, l'affidamento dei servizi dovrà avvenire con procedure ad evidenza pubblica. Lo stesso comma chiarisce, inoltre, che nelle ipotesi in cui i sistemi di trasporto rendano inscindibile la gestione delle infrastrutture da quella del servizio, l'intero sistema deve essere affidato con procedura di gara. Insomma, dopo queste date non sarà più consentita la gestione dei servizi da parte di società a totale capitale pubblico di Regioni o Enti Locali, a meno che - recita il comma 2 all'articolo f - le societrà pubbliche procedano alla cessione di almeno il 30 percento del pacchetto azionario a favore di un socio privato, che sarà selezionato "sulla base di valutazioni tecnico-gestionali in relazione al servizio affidato, attraverso una procedura ad evidena pubblica nella quale siano stabilite le condizioni, le modalità e i termini della gestione del servizio affidato, con divieto di proroga o rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza". Inoltre, la bozza di provvedimento, al comma 2 lettera a, prevede che alle gare possano partecipare i soli soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti dalla normativa viggente, con l'esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o collegate e delle loro controllanti. I bandi di gara, inoltre, non potranno escludere dalla competizione chi non possiede reti o impianti necessari a svolgere il servizio. Il provvedimento introduce anche alcune novità rispetto la definizione dei costi standard dei servizi da mettere a gara e per l'adeguamento corrispettivi di esercizio dovuti per contratto al gestore. A partire dal 2009, si legge nul comma 4 lettera d, la determinazione e l'aggiornamento dei criteri di misurazione dei costi standard è effettuata da una Commissione tecnica mista Stato, regioni e enti Locali. Mentre i corrispettivi saranno soggetti a revisione annuale nei limiti dell'inflazione reale (comma 3 lettera a) e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità del servizio, per la quota parte dei corrispettivi destinati alla copertura dei costi le cui dinamiche non dipendono da scelte gestionali (interventi sui mezzi, sostituzione di materiale rotabile, ecc.), mentre nei limiti dell'inflazione programmata per le attività strettamente connesse alla gestione (potenziamento flotte o linee per il tpl). Quanto alle tariffe, queste potranno essere aggiornate solo ogni tre anni e tenendo conto, tra l'altro, del miglioramento degli standard qualitativi, quantitativi e ambientali. Infine, al comma 7 lettera f, si risolvono le criticità connesse alla rigidità del rapporto dello 0,35 tra ricavi e costi del trasporto consentendo alle regioni di stabilire un rapporto costi-ricavi differente nei bacini di traffico a domanda debole, purché i servizi erogati siano inseriti tra quelli minimi.

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