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Pescara, 15/05/2026
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Data: 26/01/2008
Testata giornalistica: Il Centro
Manoppello. I giudici accolgono il ricorso Proger. Viabilità all'Interporto. Il Tar stoppa il Comune

MANOPPELLO. Proger batte Comune, la gara è da rifare e l'ente dovrà risarcire i danni. La sezione staccata di Pescara del Tar ha accolto il ricorso presentato dalla prestigiosa azienda di progettazione di San Giovanni Teatino che ha chiesto e ottenuto l'annullamento del provvedimento comunale che affidava l'incarico dei servizi di ingegneria per la realizzazione del nastro stradale a servizio del centro autotrasporto. L'incarico era stato assegnato alla «Bonifica spa».
I giudici amministrativi (presidente Michele Eliantonio, consiglieri Dino Nazzaro e Luciano Rasola) hanno accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati ai fini del rinnovo della procedura di gara condannando il Comune di Manoppello al risarcimento dei danni.
La Proger aveva impugnato l'intervento relativo all'accordo di programma quadro 7-1. La società ricorrente aveva partecipato alla gara per pubblico incanto indetta dal Comune per i servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un intervento per un importo di 822mila euro. La commissione giudicatrice, nell'aprile del 2007, aveva assegnato provvisoriamente l'incarico in favore del raggruppamento capeggiato dalla «Bonifica spa» con 100 punti, mentre la Proger era stata classificata al secondo posto con il punteggio di 98,661. La Proger ha mosso tre contestazioni ma i giudici del Tar hanno accolto il ricorso soltanto per il terzo rilievo. La Proger, precisato che il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base a quattro elementi, aveva lamentato che la commissione giudicatrice non avesse enunciato i parametri e i criteri-guida ai fini del procedimento valutativo di ciascun elemento dell'offerta tecnica. In sostanza, era stata contestata l'assegnazione dei punteggi. Secondo i giudici del Tar, «la commissione avrebbe dovuto enunciare i criteri in base ai quali condurre il procedimento valutativo, per rendere trasparente l'azione amministrativa attraverso una motivazione visibile che nella specie non esiste, avendo ciascun commissario attribuito i punteggi numerici con criterio discrezionale, sia pure a seguito di un confronto a coppie, che comunque non esclude a priori una ulteriore specificazione dei criteri previsti dal bando». Secondo i giudici «quando l'appalto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vi è l'esigenza di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa ai commissari». (e.n.)

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