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Data: 12/06/2019
Testata giornalistica: Il Centro
Gasdotto, la Snam sconfigge la Regione. I giudici danno il via libera all'impianto di Sulmona. La sentenza: «Rischio sismico vagliato da una commissione»

SULMONA Riprende quota la realizzazione della centrale di compressione gas a Case Pente di Sulmona, e relativo viadotto della Snam. Un'opera mastodontica, che si snoda lungo un percorso complessivo di 687 chilometri, da Massafra (Taranto) a Minerbio (Bologna), e che attraversa il Centro Abruzzo, zona classificata ad altissimo rischio sismico.
RESPINTO IL RICORSO. La terza sezione del Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Regione rappresentata dagli avvvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Stefania Valeri, che chiedeva di annullare la delibera con la quale il Consiglio dei ministri, nel 2017, aveva superato il dissenso alla realizzazione dell'opera emerso dalla Conferenza di servizi, disponendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione dell'impianto.
SI PUÒ IMPUGNARE. Una sentenza che può essere impugnata davanti al Consiglio di Stato, prima che diventi definitiva. In contestazione, c'era anche il decreto ministeriale con il quale il Mise ha autorizzato la realizzazione, non solo della Centrale, ma anche di un tratto di metanodotto della lunghezza complessiva di 1.880 metri. «Alla luce della decisione del giudice amministrativo», dice il consigliere regionale del Pd, Silvio Paolucci, «chiedo alla Regione di continuare la battaglia legale ricorrendo al Consiglio di Stato».
«LA VAS NON SERVE». Diversi i motivi di ricorso. Con il primo la Regione Abruzzo contestava il mancato assoggettamento a Vas (Valutazione ambientale strategica) del progetto, ma per il Tar si trattava di un passaggio non necessario trattandosi «di valutazione che spettava all'Autorità competente che gode, al riguardo, di ampio potere discrezionale»; in più, l'impianto «è anche destinato ad essere sottoposto ad una futura Autorizzazione integrata ambientale, senza la quale non potrà essere messo in esercizio».
INTERESSI IN GIOCO. Con il secondo motivo di ricorso, la Regione Abruzzo contestava la delibera del Consiglio dei Ministri, che «avrebbe svolto un'inadeguata comparazione e ponderazione degli interessi coinvolti, lasciando prevalere l'interesse economico dell'operatore rispetto a quello ambientale e sottovalutando gravemente, in particolare, il rischio derivante dall'inquadramento sismico del territorio di Sulmona». Sotto questo punta di vista i giudici amministrativi hanno ritenuto che nel complesso «non può dirsi che vi sia stato uno sbilanciamento, nella comparazione e valutazione degli interessi confliggenti, a tutto vantaggio dell'interesse economico-imprenditoriale della Snam e a discapito dell'interesse ambientale e della sicurezza dei cittadini», perché «l'opera fa parte di un articolato progetto, di sicuro rilievo strategico, il quale mira ad assicurare l'approvvigionamento energetico ai cittadini e alle imprese nell'ambito di vaste aree regionali e dell'intero Paese».
RISCHIO SISMICO. L'impianto è inserito nella lista dei progetti di interesse comunitario, considerato che il tratto Sulmona-Foligno (162 chilometri), fa parte della rete adriatica dei gasdotti. Per quanto riguarda l'aspetto relativo al rischio sismico della zona (classificata 1, il più alto), i giudici hanno sottolineato che «sono stati ampiamente considerati gli accorgimenti tecnici per minimizzare gli effetti di eventuali fenomeni sismici nella zona, nel rispetto delle normative in materia. In particolare», si legge nella sentenza, «è stata fornita dalla Snam (e valutata dalla Commissione tecnica) un'ampia esposizione dei criteri di progettazione», eseguita «nel rispetto delle norme tecniche vigenti», tenendo conto anche «degli effetti diretti di un sisma sulle tubazioni interrate».

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